In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono invocabili i principi espressi nella sentenza n. 9479 del 6/4/2023 della Corte di Cassazione qualora il titolo azionato non sia costituito da un titolo esecutivo giudiziale definitivo, quale è il decreto ingiuntivo non opposto e qualora l’eccezione di abusività delle clausole del contratto, ai sensi dell’art. 33 cod. cons., non sia stata proposta nei termini decadenziali di rito.
Va infatti pienamente condiviso l’indirizzo recentemente adottato dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 05.06.2023 n. 8873 secondo cui “Non si può derogare alla regola processuale che inibisce di introdurre nuove allegazioni, domande ed eccezioni dopo l’assegnazione della causa a sentenza”.
Come evidenziato in detta pronuncia, il recente arresto della Suprema Corte riguarda la ipotesi dei limiti del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto nei confronti del consumatore, ma non prevede alcuna deroga alla regola processuale che inibisce di introdurre nuove allegazioni, domande ed eccezioni con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c.
In ogni caso, quanto previsto nella pronuncia della Cassazione non sarà applicabile qualora le clausole di cui si lamenti l’abusività risultino del tutto inconferenti rispetto alla validità e all’efficacia del contratto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, con la sentenza n. 443 del 19 luglio 2023.
Accadeva che il debitore proponeva opposizione al precetto notificatogli dal creditore cessionario insieme al titolo esecutivo, costituito da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la banca cedente.
In diritto, l’attore lamentava quali motivi di opposizione:
1) la nullità dell’atto di precetto ex art 480 cpc per mancata notifica del titolo esecutivo e dell’autonomo atto successivo di aumento del tasso di interesse passivo dal 2% al 3%;
2) la nullità del contratto di mutuo e dell’iscrizione ipotecaria correlata per violazione della disciplina prevista dall’art. 38 TUB;
3) il difetto di prova in ordine al saldo debitore;
4) l’illegittimo aumento dei tassi di interesse;
5) la violazione dell’art. 119 TUB;
6) la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell’Istituto di credito per interruzione delle trattative e mancata autorizzazione a vendere l’immobile ipotecato;
7) l’errata segnalazione alla Centrale rischi per assenza dei relativi presupposti.
L’opponente chiedeva inoltre nelle more della pendenza dei termini di cui all’art. 190 cpc, la sospensione dell’esecuzione per la presenza, nel mutuo fondiario, di clausole abusive ex art 33 cod consumo, dovendosi applicare al caso di specie i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n 9479 del 6 aprile 2023.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza delle altrui deduzioni, insistendo per il rigetto integrale delle domande avanzate dall’attore, deducendo la validità e l’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dell’opponente e la validità e l’efficacia del precetto notificato in quanto provvisto di tutti i requisiti di legge.
Il Giudice, nell’effettuare il controllo dell’abusività delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario, al quale è tenuto secondo questo recente orientamento della Suprema Corte applicativo dei principi eurounitari in materia consumeristica, affermava che al caso di specie non si applicasse tale disciplina.
Ciò in quanto, da un lato, il titolo azionato non era costituito da un titolo esecutivo giudiziale definitivo, quale il decreto ingiuntivo non opposto, dall’altro l’eccezione di abusività delle clausole del mutuo in questione ai sensi dell’art. 33 cod. cons. non era stata proposta nei termini decadenziali di rito.
Infatti, secondo il tribunale, andrebbe pienamente condiviso l’indirizzo recentemente adottato dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 05.06.2023 n. 8873, secondo cui non è possibile derogare alla regola processuale che inibisce di introdurre nuove allegazioni, domande ed eccezioni con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c.
Inoltre, il giudice affermava che i rilievi dell’opponente apparivano infondati dal momento che le clausole asseritamente abusive in violazione dell’art. 33 del Codice del Consumo, sottoposte nel mutuo a specifica sottoscrizione per iscritto ex art. 1341 c.c., risultavano del tutto inconferenti rispetto alla validità e all’efficacia del contratto di mutuo, nonché al conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite gravante sull’opponente.
Ritenendo l’opposizione infondata, il Tribunale rigettava le richieste dell’opponente, condannandolo alle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TANTO AL FINE DI CONSENTIRE AL GIUDICE DEL MONITORIO DI VALUTARE D’UFFICIO LA RICORRENZA DI POTENZIALI CLAUSOLE ABUSIVE NEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 27.06.2023
OCCORRE CHE IL DEBITORE SI SIA QUALIFICATO COME CONSUMATORE, INDICANDO LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CUI INTENDE FAR ACCERTARE L’ABUSIVITÀ
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Massimo Meroni | 18.07.2023 | n.2343
LA TUTELA CONSUMERISTICA NON HA EFFICACIA RETROATTIVA RISPETTO ALLA LEGGE N. 52/1996
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
CIÒ VALE ANCHE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE NEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
IL SINDACATO SULLA LEGITTIMITÀ E SULL’EFFICACIA DEL CONTRATTO NON È AMMISSIBILE IN CASO DI EMISSIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 27.06.2023 | n.10146
FIDEIUSSIONE: NON SONO ABUSIVE LE CLAUSOLE CONFORMI AL MODELLO ABI 2005/2006
NON TROVANO APPLICAZIONE I PRINCIPI ESPRESSI DALLE SS. UU. NELLA SENTENZA 9479/2023 MA LA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE EX L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Francesco Ambrosio | 03.07.2023 | n.1500
TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE CONTESTATO INSIEME GLI ALTRI MOTIVI OGGETTO DELL’AZIONE CONTENZIOSA
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Michele Alajmo, | 09.06.2023 | n.2780
CIÒ AL FINE DI BILANCIARE I PRINCIPI EUROUNITARI DELLA TUTELA EFFETTIVA DEL CONSUMATORE E DEL GIUSTO PROCESSO
Ordinanza | Tribunale di Belluno, Giudice Gersa Gerbi | 13.06.2023 |
TALE ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE SVOLTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, ESSENDO IL CONSUMATORE GIÀ TUTELATO DAL CONTRADDITTORIO PIENO
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti | 16.06.2023 | n.1410
NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE, I REQUISITI SOGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA DEVONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLE PARTI DI ESSO
Ordinanza | Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli | 26.05.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023 |
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ INTRODURRE L’ECCEZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi Guariniello | 05.12.2022 | n.17967
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno