In materia di opposizione a precetto, le doglianze che possano far ritenere l’opposizione volta a far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto devono essere specifiche, ritenendosi altrimenti il giudice esonerato dal riqualificare l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e dal rimettere la causa al giudice di questa, secondo il meccanismo da ultimo suggerito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rossi – Rel. Bianchi, con la sentenza n. 1234 dell’1 giugno 2023.
Accadeva che il fideiussore proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla procuratrice del creditore cessionario in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale aveva ingiunto al debitore e al fideiussore il pagamento di una somma di danaro.
Il debitore e il fideiussore avevano esercitato opposizione a tale decreto. Il seguente giudizio di opposizione veniva però dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti facendo sì che il decreto ingiuntivo divenisse definitivamente esecutivo.
Nel proprio atto di opposizione al precetto, il fideiussore aveva dedotto:
– la carenza di legittimazione ad agire della procuratrice e il conseguente difetto della procura alle liti e dello ius postulandi, poiché unitamente all’atto di precetto non era stata notificata la procura speciale in base alla quale la procuratrice. risultava procuratrice speciale del cessionario;
– la nullità dell’atto di precetto per nullità/mancata notifica del titolo esecutivo;
– la nullità dell’atto di precetto per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
– la nullità dell’atto di precetto per omessa notificazione del provvedimento di estinzione con il quale giudice dichiarava estinto il procedimento avente ad oggetto l’atto di citazione in opposizione al decreto Ingiuntivo.
– la nullità dell’atto di precetto ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c., per avere l’opposta omesso sia di indicare l’Autorità Giudiziaria dichiarante sia la data del decreto che aveva disposto l’esecutorietà, limitandosi solo ad indicare la data in cui è stata apposta la formula esecutiva.
– la nullità della garanzia prestata dal fideiussore per violazione della normativa antitrust, con conseguente sua estinzione;
– la nullità del titolo esecutivo per inosservanza degli accordi da parte della cedente, la quale, senza un valido motivo, chiudeva i conti correnti del debitore;
– la nullità/inefficacia del titolo esecutivo, in quanto con lo stesso viene intimato il pagamento di interessi ultralegali, contrari alla legge.
Si costituiva l’opposta procuratrice del creditore cessionario, resistendo alla domanda avversaria.
Le richieste della opponente erano ritenute infondate dal giudice, il quale, dopo aver specificato che i rilievi circa la nullità della garanzia prestata dal fideiussore e quelli relativi alla asserita richiesta di interessi a tassi superiori a quello legale non possono trovare ingresso in sede di opposizione all’esecuzione, tenuto conto della ormai definitività del titolo esecutivo azionato avente natura giudiziale, affermava che tali doglianze erano state proposte in modo generico e senza riferimenti specifici che potessero far ritenere l’opposizione rivolta a far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, ritenendosi per l’effetto il Giudice esonerato dal riqualificare l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e dal rimettere la causa al Giudice di questa, secondo il meccanismo da ultimo suggerito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023.
Pertanto, il giudice rigettava l’opposizione, con condanna di parte opponente alle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE CHE IL DEBITORE SI SIA QUALIFICATO COME CONSUMATORE, INDICANDO LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CUI INTENDE FAR ACCERTARE L’ABUSIVITÀ
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Massimo Meroni | 18.07.2023 | n.2343
LA TUTELA CONSUMERISTICA NON HA EFFICACIA RETROATTIVA RISPETTO ALLA LEGGE N. 52/1996
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
CIÒ VALE ANCHE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE NEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
IL SINDACATO SULLA LEGITTIMITÀ E SULL’EFFICACIA DEL CONTRATTO NON È AMMISSIBILE IN CASO DI EMISSIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 27.06.2023 | n.10146
FIDEIUSSIONE: NON SONO ABUSIVE LE CLAUSOLE CONFORMI AL MODELLO ABI 2005/2006
NON TROVANO APPLICAZIONE I PRINCIPI ESPRESSI DALLE SS. UU. NELLA SENTENZA 9479/2023 MA LA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE EX L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Francesco Ambrosio | 03.07.2023 | n.1500
TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE CONTESTATO INSIEME GLI ALTRI MOTIVI OGGETTO DELL’AZIONE CONTENZIOSA
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Michele Alajmo, | 09.06.2023 | n.2780
CIÒ AL FINE DI BILANCIARE I PRINCIPI EUROUNITARI DELLA TUTELA EFFETTIVA DEL CONSUMATORE E DEL GIUSTO PROCESSO
Ordinanza | Tribunale di Belluno, Giudice Gersa Gerbi | 13.06.2023 |
TALE ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE SVOLTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, ESSENDO IL CONSUMATORE GIÀ TUTELATO DAL CONTRADDITTORIO PIENO
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti | 16.06.2023 | n.1410
NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE, I REQUISITI SOGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA DEVONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLE PARTI DI ESSO
Ordinanza | Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli | 26.05.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023 |
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ INTRODURRE L’ECCEZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi Guariniello | 05.12.2022 | n.17967
TANTO AL FINE DI CONSENTIRE AL GIUDICE DEL MONITORIO DI VALUTARE D’UFFICIO LA RICORRENZA DI POTENZIALI CLAUSOLE ABUSIVE NEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 27.06.2023
LA PRONUNCIA RIGUARDA L’IPOTESI DEI LIMITI DEL GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 19.07.2023 | n.443
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno