«Non è pensabile che nel giudizio civile – fondato sulla terzietà del Giudice e sul principio dispositivo – sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che il professionista abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all’art. 33 del Cod. Consumatore: il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell’interesse ad agire deve, infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso. […] il rispetto del principio dell’effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato».
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Paolo Rossi, con la sentenza n. 505 del 27 febbraio 2024.
Con atto di citazione, parte debitrice introduceva giudizio di merito in opposizione alla ordinanza di assegnazione somme del Tribunale emessa in data 25.3.22, esponendo che la società creditrice aveva già ottenuto l’assegnazione della quota di un settimo del proprio salario a seguito di procedura esecutiva presso il terzo pignorato precedente datore di lavoro.
Eccepiva, inoltre, l’usurarietà degli interessi applicati dal contratto di finanziamento originario ed instava affinché il Tribunale provvedesse ex officio ad accertare la nullità delle clausole abusive relative al finanziamento posto a base del titolo esecutivo, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza del 6.4.2023, n. 9479.
Il Tribunale, investito del potere decisorio sull’opposizione, ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità di tale richiesta, in quanto parte attrice si era limitata ad invocare genericamente l’intervento giudiziale per l’accertamento del carattere abusivo ovvero vessatorio degli elementi accessori del contratto di finanziamento.
Nel caso di specie, l’attrice era rimasta sostanzialmente inerte rispetto alla rappresentazione dello svolgimento patologico della relazione contrattuale ossia in merito alla eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull’esistenza e l’ammontare del credito. In tale caso, l’invocato controllo giudiziale, rispetto all’esistenza o meno di clausole vessatorie, finiva quindi per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest’ultimo era l’accertamento dell’esistenza e l’ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio.
Il Tribunale ha, quindi, ribadito che “il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell’interesse ad agire deve (…) essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso (…) Ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario” perché, “il rispetto del principio dell’effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”.
La domanda dell’attore in tale senso veniva, quindi, dichiarata inammissibile, con conseguente rigetto di ammissione della CTU diretta ad accertare il carattere abusivo o usuario delle clausole del contratto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLAUSOLE ABUSIVE (S.U. 9479/2023): APPLICABILI AL GIUDIZIO DI ESECUZIONE E AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE I PRINCIPI ESPRESSI DALLA CASSAZIONE
OCCORRE CHE IL DEBITORE SI SIA QUALIFICATO COME CONSUMATORE, INDICANDO LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CUI INTENDE FAR ACCERTARE L’ABUSIVITÀ
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Massimo Meroni | 18.07.2023 | n.2343
FIDEIUSSIONE E CLAUSOLE ABUSIVE (CASS. 9479/2023): INAPPLICABILI I PRINCIPI EUROUNITARI IN PRESENZA DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
CIÒ VALE ANCHE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE NEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
CLAUSOLE ABUSIVE (CASS 9479/2023): IL CONTROLLO D’UFFICIO NON È ESERCITABILE SE IL DECRETO INGIUNTIVO È STATO OPPOSTO
IL SINDACATO SULLA LEGITTIMITÀ E SULL’EFFICACIA DEL CONTRATTO NON È AMMISSIBILE IN CASO DI EMISSIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 27.06.2023 | n.10146
FIDEIUSSIONE: NON SONO ABUSIVE LE CLAUSOLE CONFORMI AL MODELLO ABI 2005/2006
NON TROVANO APPLICAZIONE I PRINCIPI ESPRESSI DALLE SS. UU. NELLA SENTENZA 9479/2023 MA LA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE EX L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Francesco Ambrosio | 03.07.2023 | n.1500
DECRETO INGIUNTIVO: IL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART. 615 CPC NON PUÒ ESAMINARE DI UFFICIO LA POSSIBILE ABUSIVITÀ DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE CONTESTATO INSIEME GLI ALTRI MOTIVI OGGETTO DELL’AZIONE CONTENZIOSA
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Michele Alajmo, | 09.06.2023 | n.2780
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