La tutela effettiva rimediale configurata dalla CGUE e fatta propria dalle Sezioni Unite, impone al Giudice della fase monitoria e non al Giudice dell’opposizione l’accertamento d’ufficio sull’abusività delle clausole, poiché solo il primo deve essere garante del deficit di tutela in cui è in grado di incorrere il consumatore, deficit che risulta, invece, ripristinato nel giudizio a contraddittorio integrato della fase di opposizione, in cui non è più possibile “supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”
I principi espressi di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9479/2023 non appaiono applicabili al caso in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente abbia contestato l’ingiunzione di pagamento in ordine a determinati profili mostrando, invece, definitiva acquiescenza in ordine alla validità delle clausole contenute nel contratto dal quale è sorto il credito.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti, nella sentenza n. 1410 del 16/06/2023
Accadeva che la debitrice proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo eccependo – quale unico motivo di opposizione – l’intervenuta prescrizione del credito azionato.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva il creditore, chiedendo il rigetto delle domande avverse, infondate in fatto e diritto, e la conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo.
Nelle note conclusive la debitrice richiamava la recente sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite e pubblicata in data 6.4.2023, deducendo che il Giudice della fase monitoria non aveva svolto alcuna verifica in ordine alla violazione o meno delle norme di tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l’abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista.
Il Giudice ha ritenuto di non poter ampliare il perimetro delle contestazioni i principi eurocomunitari, non possono trovare applicazione nel giudizio a cognizione piena, quale è quello di opposizione, atteso che in tale ambito processuale l’esigenza di “tutela giurisdizionale effettiva” del consumatore è già garantita dal contraddittorio pieno e dalla possibilità del rilievo di parte del carattere abusivo della clausola contrattuale.
Il Tribunale ha pertanto rigettato l’opposizione, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE, I REQUISITI SOGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA DEVONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLE PARTI DI ESSO
Ordinanza | Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli | 26.05.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023 |
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ INTRODURRE L’ECCEZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi Guariniello | 05.12.2022 | n.17967
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