In materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2, comma 2, lett a) della legge n. 287 del 1990 (legge antitrust), come risulta dalla lettera del dictum della Banca d’Italia, l’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell’art. 1938 c.c..
Ciò significa che, qualora taluno si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta.
Diversamente, per le fideiussioni specifiche, va detto che esse sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento per cui non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l’istituto di credito, con indicazione dell’esposizione massima garantita. Ne consegue che in merito a queste ultime non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano, con la sentenza n. 4969 del 26 maggio 2021.
È accaduto che i fideiussori di un contratto di finanziamento stipulato da una società con la Banca, convenivano quest’ultima onde sentire accertare la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto contenenti le clausole conformi al modello predisposto dalla ABI, sanzionato con provvedimento della Banca d’Italia nel 2005.
Tuttavia, il Tribunale di Napoli, investito della controversia, ha ritenuto di dover rigettare la domanda attorea sul presupposto che le fideiussioni stipulate si configuravano come fideiussioni “specifiche” relative cioè ad uno specifico rapporto di finanziamento, diversamente da quanto previsto dal dictum della Banca d’Italia con il provvedimento del 2005, il quale fa esclusivo riferimento alle fideiussioni omnibus.
Segnatamente, il Giudice ha avuto modo di chiarire che, a fronte della specificità delle fideiussioni prestate, i garanti avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all’istruttoria della Banca d’Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbe dovuto introdurre un’autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, allegando autonomi fatti idonei a censurare l’esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell’articolo 2, co. 2, lett. a), L. n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d’accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza.
Per tali ragione, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE SEMPLICE: IRRILEVANTE LA CONFORMITÀ ALLO SCHEMA ABI AI FINI DELLA PRESUNTA NULLITÀ
L’ISTRUTTORIA COMPIUTA DALLA BANCA D’ITALIA È STATA SVOLTA ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLA FIDEIUSSIONE “OMNIBUS”
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 19.11.2020 | n.1124
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-semplice-irrilevante-la-conformita-allo-schema-abi-ai-fini-della-presunta-nullita
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: AI FINI DELLA PROVA NON BASTANO I CONTRATTI E IL PROVVEDIMENTO N. 55/2005
NECESSARIO DIMOSTRARE CHE LA PRESENZA DI CLAUSOLE DI ANALOGO TENORE COSTITUISCANO LO SBOCCO DI QUELLA SPECIFICA INTESA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Stefani – Rel. Tombesi | 19.11.2020 | n.7407
L’INVOCABILITÀ DELL’ISTRUTTORIA BANKITALIA COME PROVA PRIVILEGIATA VA CIRCOSCRITTA ALLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Spec. Impresa, Pres. Raffone – Rel. Fucito | 16.06.2020 |
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