ISSN 2385-1376
Testo massima
Le ipotesi di clausole vessatorie previste dall’art. 1341 comma 2 c.c., derogando alla generale libertà di forma, sono tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva: pertanto, non rientrano in tale ambito la clausola che esclude la facoltà di un libero recesso del contraente e la clausola penale.
Non può considerarsi vessatoria, non essendo “manifestamente eccessiva” ex art. 33 comma 2 lettera f) D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice al Consumo, la clausola penale che, in caso di immotivato recesso dell’alunno durante l’anno scolastico, preveda la corresponsione a favore della scuola privata dell’intero prezzo pattuito per la frequenza annuale.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 727/2013