Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’articolo 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini con la sentenza n.623 del 24.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETA creditrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del suo debitore, che a sua volta proponeva opposizione sollevando un’eccezione d’incompetenza territoriale del Giudice adito sulla base dell’asserita nullità della clausola vessatoria del foro esclusivo previsto nel contratto – predisposto in via unilaterale dalla SOCIETA – che non veniva approvata specificamente per iscritto.
Più nel dettaglio la parte attrice deduceva che la clausola contrattuale con la quale veniva statuito il foro esclusivo doveva ritenersi invalidamente pattuita, in quanto si trattava di una clausola vessatoria che veniva approvata unitamente a molteplici altre clausole, anche non vessatorie, senza essere sottoscritta in modo specifico conformemente a quanto prescrive l’art. 1341, co. 2 c.c..
Il Tribunale ha condiviso la difesa attorea richiamando la giurisprudenza costante sul punto secondo cui non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Si tratta infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità del riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo una sottoscrizione separata, autonoma e distinta dalle altre condizioni contrattuali, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole specificamente approvate.
Il Giudice ha rilevato che nel caso di specie la SOCIETA – contraente forte – predisponeva in via unilaterale un modulo che prevedeva l’approvazione scritta e in blocco di ben sedici clausole tra cui quella relativa al foro esclusivo che doveva ritenersi nulla, o meglio inefficace in quanto la modalità di approvazione non era idonea a suscitare l’attenzione del CONTRAENTE DEBOLE che la sottoscriveva in modo indiscriminato e generico, con la conseguenza che le esigenze di tutela sottese all’art. 1341 co. 2 c.c. venivano in concreto disattese.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha dichiarato il decreto ingiuntivo opposto dal CONTRAENTE DEBOLE nullo, in quanto emanato da un giudice incompetente fissando il termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al Tribunale competente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLAUSOLE VESSATORIE: L’APPROVAZIONE IN BLOCCO CON ALTRE NON VESSATORIE È IRRILEVANTE
IL PREDISPONENTE DEVE REDIGERE LA CLAUSOLA IN MODO DA RENDERE PIENAMENTE CONSAPEVOLE IL SOTTOSCRITTORE DEL SIGNIFICATO
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 22.02.2014 | n.4404
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