In tema di clausole vessatorie, l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (cfr. Cass., 20606/2016).
Nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass., 17939/2018).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi, con la sentenza n. 18850 del 22 dicembre 2022.
Nel caso di specie, premesso che il contratto era stato sostanzialmente predisposto dal concessionario di rete, l’approvazione specifica delle clausole vessatorie avvenuta in calce al contratto ad opera dell’esercente (la società convenuta) riguardava tutte le clausole del contratto indistintamente, sia che esse fossero effettivamente vessatorie sia che non avessero tale contenuto.
La mera indicazione dei numeri e del titolo della clausola utilizzati nel contratto sono stati ritenuti non idonei a dare un’indicazione anche solo sommaria delle obbligazioni maggiormente gravose che l’esercente stava sottoscrivendo, considerato che ogni articolo era composto da numerosi punti, di cui solo alcuni, all’interno dell’articolo stesso riguardavano obbligazioni considerate vessatorie.
Pertanto, ritenuto che non era stata soddisfatta l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. al fine di considerare adempiuto l’obbligo di approvazione specifica delle clausole vessatorie, il Tribunale ha riconosciuto la nullità della clausola contrattuale relativa all’obbligazione che la parte attrice assumeva violata e su cui era basata la richiesta di pagamento della penale.
Il ricorso, dunque, è stato rigettato e l’attrice condannata alla refusione delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLAUSOLE VESSATORIE: NON HANNO EFFETTO SE NON SONO SPECIFICAMENTE APPROVATE PER ISCRITTO
SONO ACCETTATE QUANDO LA FIRMA È APPOSTA DOPO LA DICHIARAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA COLLOCAZIONE NEL DOCUMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Ancona, Pres. Pastore – Rel. Palestini | 18.01.2022 | n.87
CLAUSOLE VESSATORIE: L’APPROVAZIONE “IN BLOCCO” DI TUTTE LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO È NULLA
LA SOTTOSCRIZIONE INDISCRIMINATA NON È UNA MODALITÀ CHE GARANTISCE L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE DEBOLE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 24.04.2018 | n.623
CLAUSOLE VESSATORIE: VALIDE SE BEN INDIVIDUATE ALL’INTERNO DEL CONTRATTO BANCARIO
È IRRILEVANTE LA LORO COLLOCAZIONE NEL MODULO
Sentenza | Tribunale di Ancona – Giudice dott.ssa Roberta Mariotti | 16.10.2018 | n.1623
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