“Commento redatto dall’Avv. Fabrizio Illuminati del Foro di Ancona”
Le clausole ex art. 1341 c.c., comma 2, si considerano specificatamente approvate per iscritto quando la firma è apposta immediatamente dopo la dichiarazione di accettazione delle stesse indipendentemente dalla loro collocazione nel documento contrattuale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Pastore – Rel. Palestini, con la sentenza n. 87 del 18 gennaio 2022.
Nella fattispecie processuale esaminata, una società debitrice e i suoi garanti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei loro confronti su ricorso della banca creditrice originaria, per il pagamento della somma di €105.766,45, sostenendo, tra le altre cose (applicazione di tassi di interessi difformi da quelli pattuiti, interessi anatocistici illegittimi, condizioni di massimo scoperto, interessi usurari), che il contratto di c/c non potesse essere considerato valido poiché le clausole ex art. 1341, comma 2, c.c. venivano fatte firmare ai contraenti nella prima pagina invece che in calce alle relative condizioni.
Il Tribunale respingeva l’opposizione e condannava gli attori opponenti alle spese.
In seguito, il garante della società debitrice proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Ancona, deducendo, con il primo motivo di gravame, la violazione degli art. 1341 e 1342 c.c. e quindi l’impossibilità di considerare il contratto di c.c. valido per assenza di sottoscrizione delle condizioni economiche che regolano tali tipi di rapporti.
L’appellante evidenziava che le clausole sottoscritte ai sensi dell’art. 1341 c.c. non risultavano poste in calce al documento a chiusura delle relative condizioni economiche, ma erano inserite all’inizio del contratto.
L’art 1341 c.c., comma secondo, stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a favore dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Si tratta di clausole che presentano la caratteristica di rendere più onerosa la posizione contrattuale dell’aderente, per questo motivo il legislatore richiede che siano approvate specificamente per iscritto, richiamando sul loro contenuto l’attenzione del contraente al quale sono rivolte, offrendogli così la possibilità di prenderne consapevolezza e valutarle attentamente prima di aderire alla proposta della controparte.
Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie all’interno del contratto è pertanto da ritenersi soddisfatto mediante sottoscrizione apposta immediatamente dopo la dichiarazione di approvazione delle stesse, indipendentemente dalla collocazione nel documento contrattuale.
Affinché le clausole siano efficaci è sufficiente che le stesse siano individuate separatamente e con chiarezza.
In particolare, nel caso di specie risultava presente l’apposizione dei timbri della società debitrice e delle firme dei garanti sotto il richiamo alle clausole “onerose”, fatto sufficiente a considerarle specificamente approvate ed a fornire certezza in ordine alla riferibilità del contenuto della dichiarazione al soggetto che ha apposto la firma.
Sulla base di tale motivazione la Corte di Appello di Ancona riteneva infondate le censure proposte dagli appellanti e pertanto rigettava il gravame e disponeva la rimessione della causa in istruttoria per l’assunzione di CTU contabile.
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