Perché si realizzino gli effetti previsti dall’art.1341, comma 2 c.c., è sufficiente che le clausole vessatorie, indipendentemente dalla loro collocazione nel modulo, siano ben individuate all’interno del contratto, in modo che l’obbligato sia stato messo in condizione di esaminare il contenuto di ogni singola clausola prima della sua accettazione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice dott.ssa Roberta Mariotti, con la sentenza n. 1623 del 16 ottobre 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, la società debitrice principale ed i suoi garanti, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona, su istanza della Banca creditrice, contestando l’invalidità delle pattuizioni previste dal contratto di conto corrente. In particolare gli opponenti sostenevano che l’approvazione specifica delle clausole contrattuali sarebbe dovuta avvenire con firma apposta in calce al modulo, anziché in prima pagina, come nel caso di specie.
Resisteva in giudizio la banca opposta producendo in giudizio l’originale del contratto di conto corrente recante il timbro e la firma dei correntisti, nonché la sottoscrizione specifica delle singole clausole ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.
La Banca opposta evidenziava come sia sufficiente che le clausole contrattuali vessatorie, affinché possano ritenersi validamente approvate ex art. 1341 c.c, siano individuate separatamente e con chiarezza, indipendentemente dalla loro collocazione nel modulo.
A norma dell’art. 1341 comma 2 c.c., affinché sia configurabile l’approvazione specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l’obbligato sia stato posto nelle condizioni di comprendere il contenuto di ogni singola clausola.
Il giudice di merito ha rigettato l’eccezione di inefficacia delle clausole contrattuali sollevata dagli opponenti, richiamando a sostegno le considerazioni svolte dalla banca creditrice.
In particolare il giudicante ha confermato l’esigenza che l’obbligato sia stato messo in condizione di riflettere e ragionare sul contenuto di ogni singola clausola prima della sua accettazione, indipendentemente dalla sua collocazione nel modulo contrattuale.
Tali valutazioni, unitamente ad altre, hanno indotto il Giudice a non ritenere meritevoli di accoglimento i motivi di opposizioni e a confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLAUSOLE VESSATORIE: L’APPROVAZIONE “IN BLOCCO” DI TUTTE LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO È NULLA
La sottoscrizione indiscriminata non è una modalità che garantisce l’attenzione del contraente debole
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 24.04.2018 | n.623
CLAUSOLE VESSATORIE: IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE ANALOGICA MA SOLO ESTENSIVA
Non rientrano nella tassativa elencazione di cui all’articolo 1341 comma 2 c.c. la clausola che esclude la facoltà di un libero recesso del contraente e la clausola penale
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 19.12.2013 | n.1983
CLAUSOLE VESSATORIE: L’APPROVAZIONE IN BLOCCO CON ALTRE NON VESSATORIE È IRRILEVANTE
Il predisponente deve redigere la clausola in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del significato
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 22.02.2014 | n.4404
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