Nell’ammortamento alla francese non vi è alcuna forma di anatocismo occulto. La rata di ammortamento è composta da due parti: la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo e la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito. Tale metodo non può realizzare alcuna capitalizzazione degli interessi ulteriore a quelli legittimati: esso comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, con la sentenza n. 77 del 27 gennaio 2020.
Una società ha convenuto in giudizio la Banca, con cui aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario, sostenendo:
- l’effettiva applicazione di un ISC/TAEG superiore a quello pattuito,
- l’indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto e del piano di ammortamento alla francese,
- il superamento del tasso soglia usura al momento della sottoscrizione del contratto
- e la presenza di un derivato implicito, in ragione della cosiddetta clausola floor.
In estrema sintesi, la società ha chiesto al Giudice adito di dichiarare l’illiceità del contratto di mutuo nella parte relativa alla determinazione del tasso di interesse, che supera il tasso soglia di usura, condannare la banca alla restituzione degli interessi pagati e non dovuti e rideterminare un nuovo piano di ammortamento che tenga conto solo della sorte capitale, comunque da restituirsi alla banca.
Si è costituita in giudizio la Banca, censurando nel merito le pretese di parte attrice, fondate su di una consulenza tecnica di parte che applica criteri non condivisibili, in contrasto con le formule elaborate dalla Banca d’Italia e contrari alla normativa vigente ed alla giurisprudenza maggioritaria.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande di parte attrice e la condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Banca, dopo aver determinato che, da un raffronto dei tassi pattuiti col tasso soglia usura previsto nei trimestri di rilievo, nessun illecito risultava ascrivibile all’Istituto di credito. Difatti, alle Istruzioni della Banca d’Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (Legge n. 108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/1996, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l’eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presupporre che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio.
Inoltre, nell’ammortamento alla francese non vi è alcuna forma di anatocismo occulto. La rata di ammortamento è composta da due parti: la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo e la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito. Si evince, difatti, che di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando di rata in rata un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva. Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento cosiddetto uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o cosiddetto francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).
Non si concretizza, in tale regime, alcuna difformità – né palese e né occulta – tra tasso pattuito e tasso effettivo, perché “il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”. La maggiore o minore convenienza per il mutuatario del metodo di ammortamento cosiddetto all’italiana (che richiede al mutuatario maggiori flussi di liquidità in corrispondenza dei primi pagamenti), anziché alla francese (che presuppone flussi di liquidità costante) è questione di convenienza economica dell’operazione, che è per il Giudice adito insindacabile sotto i profili dedotti. Un effetto anatocistico può, invece, prodursi quando la Banca applica gli interessi di mora, soccorrendo, però, al riguardo l’art. 3, comma 1, della Delibera CICR del 9.2.2000, secondo cui “nelle operazioni di finanziamento per le quali sia previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Non è, quindi, vero, come mostra di ritenere parte attrice, che l’applicazione di interessi anatocistici in presenza di un contratto di mutuo è di per sé illegittima”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
TALE PIANO COSTITUISCE UN SISTEMA GRADUALE DI RIMBORSO DEL CAPITALE FINANZIATO
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Francesca Sbarra | 01.10.2019 | n.699
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VI È ALCUNA DISCORDANZA TRA IL TASSO PATTUITO E QUELLO APPLICATO
GLI INTERESSI CONGLOBATI NELLA RATA SUCCESSIVA SONO A LORO VOLTA CALCOLATI UNICAMENTE SULLA RESIDUA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 03.10.2019 | n.18861
MUTUO – AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON INTEGRA FENOMENO ANATOCISTICO VIETATO EX LEGGE 108/96
LA QUOTA DI INTERESSI CALCOLATA SOLO SUL DEBITO RESIDUO CONSENTE AL MUTUATARIO DI PIANIFICARE NEL TEMPO L’ONERE ADDOSSATOSI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 31.07.2017 | n.1523
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