La commissione di massimo scoperto, secondo la definizione operata dalla Banca d’Italia, costituisce il corrispettivo della banca a fronte dell’onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell’ambito di un contratto di affidamento.
Siffatta applicazione è legittima, per consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, se essa sia preveduta in maniera determinata o determinabile in apposita clausola.
Quindi non è nulla l’applicazione della CMS ma è sanzionata con la nullità l’applicazione di una CMS non preventivamente e dettagliatamente pattuita.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Messina, Pres. Lazzara – Rel. Bonanno, con la sentenza n. 799 del 28 settembre 2023.
Nel caso di specie, l’appellante lamentava che il primo giudice avesse errato ad affidare al CTU l’incarico di operare il calcolo del saldo ai sensi dell’art 1 L. 106\96 considerando “qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spese”.
Deduceva l’appellante che il CTU avesse errato a computare la CMS poiché l’art. 2 L. 106\96 prevede espressamente che ai fini del raffronto per l’usura si debba fare riferimento esclusivamente alle determinazioni ministeriali. Inoltre, gli stessi Decreti Ministeriali precludono la possibilità di conteggiare come un’unica voce gli interessi e la commissione.
Quindi ad avviso dell’appellante, l’operato della Banca, la quale ha seguito le indicazioni della Banca D’Italia (ante aggiornamento 2009), era da ritenersi legittimo e in linea con le indicazioni del DM.
Quanto al CTU, la Corte di Appello ha osservato che il medesimo ha calcolato il TEG applicato dalla banca includendo interessi, spese e commissioni; di avere confrontato la percentuale applicata a titolo di CMS con la “CMS soglia” rilevando che la CMS non aveva mai superato quella soglia; di avere applicato il tasso soglia nei trimestri in cui il TEG calcolato risultava maggiore di quello soglia.
Tali conclusioni sono state contestate dall’appellata la quale in comparsa conclusionale ha eccepito che la CMS applicata dalla banca era frutto di clausola nulla per indeterminatezza della causa e quindi essa andava totalmente espunta dal calcolo avendo la banca applicato la CMS alla stregua di interessi passivi; chiedeva, quindi, che la Corte, previo accertamento della nullità della commissione applicata, richiamasse il CTU affidando l’incarico di ricalcolare il saldo dei conti.
Per il Collegio, la richiesta non poteva trovare accoglimento, non avendo la società attrice mai contestato la illegittima applicazione da parte della Banca della CMS, ma avendo formulato la domanda di restituzione di somme indebitamente versate per tassi maggiori del tasso soglia, evidenziando che al fine del calcolo andava compresa la valutazione della CMS, con ciò avallando la legittima applicazione della commissione ma chiedendo che essa fosse inclusa nella verifica del tasso soglia.
In nessun atto processuale parte attrice aveva formulato una contestazione per illegittima applicazione della CMS, specificando ad esempio che essa non era prevista in contratto o era prevista ad altre condizioni rispetto a quelle applicate.
La Corte ha osservato come nel caso in esame la mancata produzione dei contratti di conto corrente da parte della società attrice (il CTU non aveva rinvenuto alcun contratto) non consentisse di operare alcuna verifica sulla dedotta illegittima applicazione della CMS.
Pertanto in accoglimento del primo motivo di gravame sono stati rideterminati i rapporti di dare e avere dei conti correnti come indicati dal CTU, con condanna dell’appellata alla restituzione delle somme maggiori corrisposte dall’appellante in esecuzione della sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: LEGITTIMA SE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA
LA CLAUSOLA DEVE INDICARE: PERCENTUALE DEL PRELIEVO, CONDIZIONI, PERIODICITÀ ADDEBITO E BASE DI CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.02.2018 | n.361
CMS: VALIDA SE PATTUITI TUTTI GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARLA
LA CLAUSOLA DEVE PRECISARE PERCENTUALE, BASE DI CALCOLO, CRITERI E PERIODICITÀ DI ADDEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 24.02.2016 | n.264
CMS: NULLA SE NON È DETERMINATA O DETERMINABILE CON BASE DI CALCOLO, PERIODICITÀ E ALIQUOTA
LA VERIFICA DELL’USURARIETÀ VA EFFETTUATA SECONDO LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari | 12.04.2022 | n.368
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