Qualora nel contratto sia prevista una commissione di massimo scoperto, non può parlarsi di nullità per difetto di causa della clausola stessa, ciò in quanto la funzione della commissione di massimo scoperto della tipologia in esame è la stessa funzione degli interessi c.d. corrispettivi di cui all’art. 1282 c.c., ossia quegli interessi che vanno a remunerare la disponibilità di una somma di denaro; contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, nel caso di specie la CMS è stata pattuita con specifica indicazione in contratto.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Rimini, Giudice Maria Carla Corvetta nella sentenza n. 929 del 19.10.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: legittima la cms per la sua funzione remunerativa
Il saldo del conto rielaborato non deve essere depurato della c.m.s. entro fido e della capitalizzazione trimestrale della c.m.s. oltre fido
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì | 05.09.2020 | n.593
La validità della cms e la validità del tasso pattuito in un mutuo con piano di ammortamento alla francese
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 09.06.2020 | n.245
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