ISSN 2385-1376
Testo massima
La cms rappresenta il corrispettivo che il cliente è tenuto a pagare alla banca per l’impegno, dalla stessa assunto, di garantire la costante disponibilità della provvista oggetto del fido concesso.
La sentenza in commento, emessa nel maggio scorso dal Tribunale di Lucca, giudice dott.Capozzi 10/05/2013 del merita una particolare attenzione atteso che il magistrato in ordine a due differenti e rilevanti questioni che caratterizzano i giudizi intentati dai correntisti onde ottenere la ripetizione di competenze illegittimamente percepite dagli istituti di credito manifesta un orientamento differente da quello espresso dalla prevalente giurisprudenza.
La decisione è stata assunta nell’ambito di una domanda di ripetizione di indebito relativamente ad un rapporto bancario di conto corrente aperto nel 1981 e chiuso nel 2008.
La PRIMA di dette questioni attiene la clausola contemplante la commissione di massimo scoperto.
Come noto, la giurisprudenza prevalente ritiene inefficace detta clausola per difetto di causa, ex artt.1418 e 1421 cc, atteso che gli istituti di credito hanno sempre provveduto a quantificare l’onere in esame assumendo, quale base di calcolo, il massimo saldo “liquido” debitore registratosi nel trimestre di riferimento.
Secondo detto orientamento, la concreta modalità di calcolo della c.m.s. adottata dalle banche fa sì che tale onere, essendo liquidato sugli importi utilizzati dal correntista, si sostanzi in una duplicazione degli interessi (che appunto il correntista è tenuto a pagare per l’utilizzo di capitali messigli a disposizione dalla banca) e si configuri, quindi, come un costo privo di una autonoma causa giustificatrice.
Sul punto, il magistrato del Tribunale di Lucca in forza di argomentazioni che meritano di essere analizzate assume una posizione diametralmente opposta a quella manifestata dalla richiamata giurisprudenza ritenendo che “le modalità pattizie di determinazione del corrispettivo, non incidendo sulla causa della CMS, non ne determinano la nullità per difetto della funzione economico sociale“.
Il percorso logico seguito dal magistrato trae origine dall’analisi del contratto di apertura di credito, definito dall’art.1842 cc come il contratto mediante il quale “la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.
Mediante la sottoscrizione di un contratto di apertura di credito la banca, dunque, si obbliga a mantenere a disposizione del cliente una predefinita disponibilità di denaro e per tale servizio ha diritto ad una remunerazione, non essendo, quello disciplinato dall’art.1842 cc, un contratto a titolo gratuito.
La cms, pertanto, rappresenta il corrispettivo che il cliente è tenuto a pagare alla banca per l’impegno, dalla stessa assunto, di garantire la costante disponibilità della provvista oggetto del fido concesso.
In tale prospettiva, l’eventuale effettivo utilizzo della linea di credito da parte del cliente non assume alcuna rilevanza: se il cliente farà uso del capitale della banca sarà tenuto a pagare anche gli interessi, ma se non ne farà uso sarà comunque tenuto a remunerare l’istituto di credito per l’impegno, da questi assunto, di mantenere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro per un determinato periodo.
Chiariti tali aspetti, il magistrato conclude il suo ragionamento affermando che la modalità di calcolo effettivamente adottata dall’istituto di credito all’atto della liquidazione della cms non può mutare la funzione della stessa: le parti difatti, possono liberamente convenire un qualsivoglia criterio di quantificazione e la cms resta pur sempre il legittimo corrispettivo che la banca può richiedere al cliente per la messa a disposizione dei fondi.
Peraltro, osserva il giudice, la cms calcolata assumendo, quale base di calcolo, l’importo effettivamente utilizzato dal cliente (criterio generalmente adottato dagli istituti di credito) si rivela inferiore alla cms che il medesimo cliente sarebbe costretto a corrispondere alla banca ove mai la stessa venisse liquidata assumendo, quale base di calcolo, l’ammontare dell’intero fido concessogli (ciò risulta vero purchè, ovviamente, il correntista non abbia utilizzato capitali della banca in misura superiore al fido concessogli).
La SECONDA rilevante tematica affrontata nella sentenza in commento concerne l’annosa questione del dies a quo dei termini prescrizionali del diritto di ripetizione ex art.2033 cc di competenze illegittimamente percepite dalle banche nell’ambito di rapporti di c/c.
Dopo aver preso atto che, mediante la sentenza n.24418/2010, la Cassazione ha mutato sul punto il proprio precedente orientamento (orientamento in virtù del quale il termine prescrizionale non poteva che decorrere dalla data di chiusura definitiva del conto trattandosi di un rapporto di durata unitario), il magistrato non ritiene condivisibile né il precedente indirizzo né tanto meno quello manifestato dalle SS.UU. nella richiamata pronuncia del 2010 (indirizzo, quest’ultimo, teso ad individuare il dies a quo nel momento del “pagamento” delle competenze illegittime che si concretizzerebbe, però, soltanto a seguito di versamenti aventi natura solutoria e, quindi, avvenuti in costanza di saldo debitore eccedente i limiti dell’affidamento ovvero in caso di saldo passivo su conto non affidato).
Seguendo un percorso logico anche in tal caso di grande interesse, il Tribunale ritiene più corretta la tesi secondo la quale il termine prescrizionale debba decorrere dal giorno del versamento successivo all’annotazione in conto delle competenze illegittime (a prescindere, quindi, dalla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti, distinzione in ultimo teorizzata dalla Suprema Corte).
A dire del magistrato, i principi sanciti nella sentenza n.24418/2010 determinerebbero conseguenze del tutto illogiche nei rapporti di conto corrente assistiti da una apertura di credito il cui saldo debitore non abbia mai superato i limiti del fido. Laddove i versamenti eseguiti dal cliente avessero assunto sempre natura ripristinatoria, il ragionamento della Suprema Corte implicherebbe, difatti, che alcun pagamento di competenze si sarebbe potuto verificare e ciò equivarrebbe ad affermare che la banca, a fronte dell’apertura di credito concessa al cliente (che certamente rappresenta un contratto a titolo oneroso), possa percepire la propria remunerazione unicamente a seguito della chiusura definitiva del rapporto e, quindi, in un lasso di tempo indeterminato ed indeterminabile rispetto al momento in cui eroga credito.
Orbene, il magistrato ritiene che il pagamento delle competenze addebitate periodicamente in conto vada individuato nel versamento (o nei versamenti) immediatamente successivo all’addebito anche laddove il saldo non risulti extra-fido. Detto versamento, difatti, laddove non fossero state contabilizzate le competenze, sarebbe valso a ricostituire in misura ancor maggiore la linea di credito posta a disposizione del cliente.
L’apertura di credito, conclude il Tribunale, non è idonea ad escludere l’immediata esigibilità dei crediti maturati dalla banca nel corso del rapporto per i servizi resi, con la conseguenza che il pagamento di tali crediti deve avvenire nel corso di rapporto. La conseguenza, pertanto, è che i versamenti in conto, successivi all’addebito delle competenze, anche in presenza di un saldo entro i limiti del fido, sono idonei a determinare l’estinzione e quindi il pagamento di tali crediti.
Testo del provvedimento
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