Segnalato dalla dott.ssa Silvana Mascellaro
La commissione di massimo scoperto deve essere determinata o determinabile prevedendo base di calcolo, periodicità e aliquota affinché non risulti affetta da nullità e deve essere provata con i mezzi ordinari dall’opponente.
Al fine di rendere possibile la verifica dell’usurarietà le liee delineate dalla Banca d’Italia si pongono come norme secondarie, di natura tecnica e vincolante ed assolvono altresì alla ragione logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari, con la sentenza n. 386 del 12 aprile 2022.
Nel caso di specie la società debitrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani in favore della banca creditrice fondato su un rapporto di conto corrente acceso dalla prima presso una filiale della banca e garantito dal fideiussore (rappresentante legale della società stessa).
Gli opponenti chiedevano la revoca – con ricalcolo del saldo del conto previa declaratoria di nullità del contratto e delle sue clausole – del decreto ingiuntivo stante l’insussistenza del credito ingiunto; lamentavano, in particolare, l’avvenuta posticipazione delle valute, l’applicazione dell’anatocismo – in tesi illegittimo perché non fondato su valide clausole contrattuali – oltre che di spese, valute, e commissioni non concordate, nonché l’applicazione di interessi oltre soglia.
Il Giudice, riconoscendo il rispetto -nel giudizio di opposizione- dell’onere della prova posto a carico della banca a norma dell’art.2697 c.c. la quale ha prodotto tutti i contratti e tutti gli estratti conto, ha ritenuto legittimo l’anatocismo praticato in seno al rapporto, legittime le valute, le commissioni e le spese.
L’opposizione veniva rigettata e le spese poste a carico degli opponenti.
Più segnatamente il Giudice affermava che “con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell’ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969): in altri termini, chi agisce in giudizio ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l’esistenza del contratto da cui deriva l’obbligazione dedotta in giudizio e l’adempimento della propria obbligazione, gravando sul debitore l’onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001)”.
Nel merito delle commissioni di massimo scoperto risulta necessario che la clausola di previsione delle stesse per ritenersi determinata o determinabile debba prevedere la base di calcolo, la periodicità, l’aliquota e il criterio di calcolo.
Con riguardo poi alla valutazione di usurarietà del tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario, laddove esso superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
Parimenti la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso concordato validamente può non essere qualificata, per il solo sopraggiunto superamento della soglia prevista per legge, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: legittima se sufficientemente determinata
La clausola deve indicare: percentuale del prelievo, condizioni, periodicità addebito e base di calcolo
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.02.2018 | n.361
CMS: VALIDA SE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA O DETERMINABILE
LA CLAUSOLA PATTIZIA DEVE INDICARE LA MISURA DEL TASSO, LA PERIODICITÀ DEL CONTEGGIO E LA BASE DI CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 15.10.2014 |
CMS: VALIDA SE PATTUITI TUTTI GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARLA
LA CLAUSOLA DEVE PRECISARE PERCENTUALE, BASE DI CALCOLO, CRITERI E PERIODICITÀ DI ADDEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 24.02.2016 | n.264
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno