Provvedimento segnalato dall’Avv. Fabrizio Ferri del Foro di Parma
La commissione di massimo scoperto non deve essere computata al fine di determinare l’eventuale superamento del tasso soglia fino al 31.12.2010.
In merito ad un rapporto di conto corrente la espressa pattuizione di tutte le clausole e la determinazione delle spese e della decorrenza degli addebiti esclude la nullità di tali clausole anche sotto il profilo della indeterminatezza; mentre per quanto concerne la CMS, è sufficiente la specifica pattuizione del tasso, in quanto la base di calcolo è lo scoperto del conto di volta in volta verificatosi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pavia, Dott. Andrea Pirola con la sentenza n. 806 del 16.05.2017.
Nella fattispecie ivi esaminata un correntista conveniva in giudizio una Banca e sui presupposti dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di tassi di interesse ultralegali nonché l’illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, chiedeva la rideterminazione del dare a-avere con contestuale condanna dell’Istituto creditizio alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando eccependo l’infondatezza delle domande attore tanto in fatto quanto in diritto.
Il Tribunale ha, in via preliminare, ritenuto insussistente la dedotta nullità delle clausole contrattuali del conto corrente, e pertanto ha rigettato le doglianze attore spiegando che l’espressa pattuizione di tutte le clausole e la determinazione delle spese e della decorrenza degli addebiti esclude la nullità di tali clausole anche sotto il profilo della indeterminatezza, mentre per quanto concerne la CMS, è sufficiente la specifica pattuizione del tasso, in quanto la base di calcolo è lo scoperto del conto di volta in volta verificatosi.
In particolare, il Giudice quanto all’illegittimità delle commissione di massimo scoperto ha chiarito che non rientra tra le voci di costo necessarie per la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia fino al 31.12.2009 in conformità alle direttive della Banca d’Italia.
Alla luce delle esposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate dal correntista con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI I CRITERI IN ESSE CONTENUTI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 23.05.2017 | n.496
USURA: LA CMS NON VA COMPUTATA NEL TEGM PRIMA DEL 2010
LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA A DECORRERE DALLA RILEVAZIONE SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 185/2008
Sentenza | Tribunale di Palermo, Dott.ssa Daniela Galazzi | 29.03.2017 | n.1610
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-cms-non-va-computata-nel-tegm-del-2010
USURA: VINCOLANTI PER IL GIUDICE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG.
È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE PER CUI LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia | 07.03.2017 | n.222
USURA: IRRILEVANTE LA CMS SINO AL 1 GENNAIO 2010
E’ NECESSARIO PROCEDERE AD UN APPREZZAMENTO DI ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale Genova, Dott. Parentini Mirko | 14.03.2017 | n.720
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevante-la-cms-sino-al-1-gennaio-2010
USURA: CMS ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG FINO ALLA L. 2/09
OCCORRE SEGUIRE LE PRESCRIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA TEMPO PER TEMPO VIGENTI CIRCA RILEVAZIONE TEG
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo | 10.02.2017 | n.205
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-cms-esclusa-dal-calcolo-del-teg-alla-l-209
USURA: LA CMS ESCLUSA DAL COMPUTO DEL TEG PRIMA DEL 2010
LA L. N. 2/2009 NON È NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, MA DISPOSIZIONE DALLA PORTATA INNOVATIVA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 04.01.2017 | n.99
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-cms-esclusa-dal-computo-del-teg-del-2010
USURA: PER I RAPPORTI ESAURITISI PRIMA DEL 2010 NON DEVE TENERSI CONTO DELLE CMS
PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA OCCORRE COMPARARE ELEMENTI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli | 02.01.2017 | n.1
USURA: NON PUÒ INCLUDERSI LA CMS SE QUESTA NON È STATA CONSIDERATA NELLA DETERMINAZIONE DEI TASSI SOGLIA
SAREBBE ILLEGITTIMO IL CONFRONTO CON TAEG CALCOLATI SULLA BASE DI CRITERI NON OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo | 10.11.2016 | n.21568
USURA: LA CMS È ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
LA DISCIPLINA EX L. 2/09 HA NATURA INNOVATIVA E NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266
USURA: LA CMS FUORI DAL TEG FINO AL 1 GENNAIO 2010
I DATI DA PORRE A CONFRONTO CON IL TASSO SOGLIA DEVONO ESSERE CALCOLATI CON LA MEDESIMA METODOLOGIA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel- Mercolino | 03.11.2016 | n.22270
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-cms-fuori-dal-teg-fino-al-1-gennaio-2010
USURA: LA CMS NON CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL TEGM FINO AL 1 GENNAIO 2010
AI FINI DEL CALCOLO TASSO SOGLIA OCCORRE FARE RIFERIMENTO AL MEDESIMO CONTESTO DI ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Paola, Dott.ssa Sodano Marta | 21.07.2016 | n.476
USURA BANCARIA: ANCHE PER LA CASSAZIONE LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 31 DICEMBRE 2009
IL CONFRONTO DEVE AVVENIRE TRA “ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA”
Sentenza | Cassazione Civile, Prima Sezione | 22.06.2016 | n.12965
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