ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Giuseppe Peritore del Foro di Agrigento
La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Agrigento, Giudice dott. Andrea Illuminati, con sentenza del 16 febbraio 2016, resa a parziale definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui una società debitrice e i suoi garanti contestavano il saldo di conto corrente azionato dalla Banca sul presupposto, tra l’altro, della invalidità della commissione di massimo scoperto per nullità della causa e/o indeterminatezza dell’oggetto.
Il Tribunale, premessi brevi cenni sulla liceità della capitalizzazione trimestrale in ossequio alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, si è soffermato sulla (ormai pacifica) questione della liceità della commissione di massimo scoperto.
Prendendo le mosse dalla definizione di quest’ultima quale “corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma” il Giudice siciliano ha respinto l’eccezione degli opponenti, pur precisando che la vaghezza del termine “commissione di massimo scoperto” impone una rigorosa valutazione di determinatezza della previsione contrattuale, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico.
Solo in difetto di tali pattuizioni, l’addebito delle commissioni si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, in violazione del disposto di cui all’ art. 1346 c.c., in quanto una clausola, per la sua validità, richiede che l’oggetto sia determinato o determinabile.
Nel caso in esame il giudice ha rilevato che la detta clausola era stata correttamente pattuita in quanto indicava la percentuale applicata al conto (0,125 % in caso di scoperto entro fido 0,250% in caso di scoperto oltre fido), la base di calcolo (il massimo scoperto del periodo) e la periodicità dell’addebito (trimestrale).
Aderendo a consolidata giurisprudenza, il Tribunale ha pertanto respinto l’opposizione con riferimento ai descritti motivi di doglianza, rimettendo la causa sul proprio ruolo istruttorio per il prosieguo della trattazione.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 100/2016
Tags : base di calcolo, capitalizzazione, clausola, Commissione di massimo scoperto, conto corrente, contratto, criteri e periodicità di addebito, determinatezza, dott. Andrea Illuminati, indeterminatezza dell'oggetto, ius variandi, nullità della causa, Opposizione a decreto ingiuntivo, percentuale, sentenza del 16-02-2016, Tribunale di Agrigento