La cointestazione di un libretto bancario, su cui erano state in precedenza depositate somme di denaro appartenenti ad uno solo dei cointestatari, non costituisce una donazione, a meno che non sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità. In mancanza di tale caratteristica, il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato, ovvero ai suoi eredi, e il cointestatario che lo utilizzi tiene un comportamento illecito.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello di Potenza, Pres. Collazzo – Est. Apicella, con la sentenza n. 550 del 04.09.2018.
Con atto di citazione, la moglie del de cuius conveniva in giudizio il nipote dello stesso, chiedendo la restituzione della somma di 82 milioni di lire che aveva prelevato da un conto corrente cointestato dopo la morte dello zio. Il nipote si costituiva, eccependo che la somma prelevata era un riconoscimento per aver accudito lo zio negli ultimi mesi di vita. Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda della parte attrice. Avverso tale sentenza, ha presentato appello il nipote del de cuius, sostenendo che la decisione dello zio di cointestare il conto corrente deve essere interpretata come un atto di liberalità libero da vincoli giuridici ossia una donazione remuneratoria disciplinata dall’art. 770 c.c. Infatti, se lo zio avesse voluto unicamente semplificare il prelievo del denaro per finalità gestorie, avrebbe utilizzato lo strumento della delega.
La Corte ha ritenuto infondato l’appello, rigettandolo.
I giudici hanno rilevato che, ai sensi dell’art. 1854 del c.c., la cointestazione di somme attribuisce al cointestatario la mera qualità di creditore in solido e lo legittima al prelievo e all’esecuzione del saldo nei confronti di terzi, ma non lo equipara al contitolare.
Altresì, non è possibile ammettere che nel caso in esame operi la fattispecie della donazione rimuneratoria indiretta ex artt. 770 e 809 c.c. La donazione indiretta è contemplata come una sottospecie della donazione diretta, consistendo in una liberalità dettata dal movente della gratitudine. In quanto donazione, esige la forma solenne dell’atto pubblico ad substantiam.
La Corte riprende così un principio già consolidato in giurisprudenza ed espresso dalla Corte di Cassazione in ben due sentenze (Cass. 12/11/2008, n. 26983, Cass. 28/2/2018 n. 4682). La Suprema Corte, in quest’ultimo provvedimento, ha ribadito che “in caso di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, il versamento sul conto di una somma di denaro è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari a condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. L’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso”.
Pertanto, nel momento in cui una persona, titolare di un libretto bancario su cui ha già depositato del denaro proprio, decide in un successivo momento di cointestarlo ad un altro soggetto, non sta compiendo una donazione. La conseguenza non è da poco: alla morte del primo titolare, il deposito appartiene solo ai suoi eredi e l’altro contitolare non può utilizzarlo; se lo fa, commette un illecito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
DONAZIONE E CONTO CORRENTE: NULLA SE FATTA CON TRASFERIMENTO DI LIQUIDITÀ DI NON MODICO VALORE IN ASSENZA DI ATTO PUBBLICO
LA NULLITÀ COMPORTA IL DIRITTO A PRETENDERE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA TRASFERITA
Sentenza | Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili | 27.07.2017 | n.18725
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/donazione-e-conto-corrente-nulla-se-fatta-con-trasferimento-di-liquidita-di-non-modico-valore-in-assenza-di-atto-pubblico-2
LA COINTESTAZIONE DI UN CONTO CORRENTE NON CONFIGURA UNA DONAZIONE INDIRETTA
LA DOPPIA FIRMA ALL’APERTURA DI UN CONTO CORRENTE NON È SUFFICIENTE AL PERFEZIONAMENTO DI UNA DONAZIONE INDIRETTA
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 16.01.2014 | n.809
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/la-cointestazione-di-un-conto-corrente-non-configura-una-donazione-indiretta
CONTO COINTESTATO TRA CONIUGI: LA PRESUNZIONE DI CON TITOLARITÀ PUÒ ESSERE SUPERATA DALLA PROVA CONTRARIA
L’APERTURA DI UN CONTO COMUNE ALIMENTATO DA UN SOLO CONIUGE NON COSTITUISCE DONAZIONE INDIRETTA
Sentenza | Corte di Cassazione- Sezione I civile | 06.11.2012 | n.19115
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-cointestato-tra-coniugi-la-presunzione-di-con-titolarita-puo-essere-superata-dalla-prova-contraria
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