In tema di liquidazione delle spese di lite, va riconosciuto l’aumento del compenso dovuto all’avvocato per l’utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall’ art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
L’art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, infatti, così come aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 147/2022, afferma che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
I collegamenti ipertestuali (c.d. link), in particolare, consistono in un rinvio da un’unità informativa (per esempio, un documento) su supporto digitale ad un’altra con lo scopo di agevolare il fruitore nella consultazione e nella ricerca di ciò che ritiene utile.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Marisa Gallo, con la sentenza n. 3990 del 18 ottobre 2023.
Nel caso di specie il giudice, ad esito di un giudizio in materia di comodato, nel liquidare le spese di lite aveva riconosciuto l’aumento del compenso dovuto dell’avvocato di parte vincitrice nella misura del 30% per l’utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCESSO CIVILE: DEFINITI I CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
LE NUOVE REGOLE PER ASSICURARE CHIAREZZA E SINTETICITÀ IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2023
Decreto Ministeriale | Ministro della Giustizia | 11.08.2023 | n.110
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