ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’insieme dei rapporti tra correntista e banca mutuante è applicabile la compensazione di cui all’art. 1853 del codice civile, dovendosi considerare, nel saldo di dare ed avere, la posta attiva a favore del correntista risultante dall’eliminazione, dal contratto di mutuo, delle clausole nulle.
Così ha deciso il Dott. Claudio Casarano, giudice del Tribunale di Taranto, nella sentenza n. 789 del 13 marzo 2014: la causa ha avuto ad oggetto il rapporto esistente tra un correntista e la propria banca, afferente all’erogazione al primo di quattro contratti di mutuo.
Il contenzioso è generato dall’azione del correntista finalizzata a far dichiarare la nullità dei quattro contratti di mutuo, nullità fondata sulla illegittima finalità per la quale sarebbero stati stipulati i contratti di finanziamento: l’estinzione di pregresse passività gravanti sul mutuatario nei confronti di altre banche.
Ravvisando un concreto rischio di duplicazione di poste negative a danno del correntista – per la contestuale applicazione, oltre al tasso convenzionale del mutuo, dei tassi e corrispettivi previsti dal contratto di conto corrente con apertura di credito – il giudice ha ritenuto di dover affidare a CTU l’esatta specificazione del saldo dare-avere.
Sulla scorta di quanto relazionato dal consulente, l’organo deliberante ha accertato che, dei quattro mutui accesi, i primi tre si riferivano a passività del correntista nei confronti della stessa banca mutuante ed uno solo risultava effettivamente acceso per estinguere passività del mutuatario verso altre banche.
A loro volta, dei tre mutui riferiti al rapporto correntista-banca mutuante, è risultato che l’ultimo non corrispondesse ad una effettiva dazione di denaro: con l’accensione di questo la banca si era effettivamente limitata a consolidare le passività oltre fido esistenti nei suoi confronti, al fine di differire nel tempo la loro restituzione.
A seguito dell’accertamento, il Dott. Casarano ha valutato pienamente operante la compensazione ex art. 1853 c.c., eliminando dal credito vantato dalla banca mutuante le poste passive frutto dell’applicazione di clausole nulle (specificamente, quelle afferenti all’ultimo mutuo “a consolidamento”).
Il giudicante ha quindi enucleato il principio di diritto secondo il quale «se, a seguito del ricalcolo delle partite di dare ed avere, risulti che ad una certa data, per effetto dell’eliminazione di interessi trimestrali, commissioni di massimo scoperto etc., doveva risultare una posta attiva a favore del cliente, si deve operare la sua compensazione ex art. 1853 c.c. con eventuali rate non risultate pagate».
Si tratterebbe, secondo il giudice pugliese, di una tipologia di compensazione “impropria”, diversa da quella prevista dall’art. 1241 c.c. (relativa a crediti derivanti da rapporti distinti): una forma di compensazione che sarebbe «sempre ammessa, anche d’ufficio», giacché risultato di una ricostruzione contabile delle operazione di dare e avere riferite ad un unico rapporto (o a rapporti distinti ma collegati).
A conclusione di queste argomentazioni, il giudice ha disposto la condanna dell’attore al pagamento della somma dovuta, come individuata dalla CTU, compensando le spese di giudizio tra le parti in causa.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 399/2014