ISSN 2385-1376
Testo massima
La responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Qualora si tratti dell’attività dell’avvocato, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, sezione Terza, Pres. Russo Rel. Cirillo, nella sentenza del 22 maggio 2015, n. 10526.
Nel caso di specie, il cliente proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio con il quale, a seguito di ricorso depositato dall’avvocato, gli era stato ingiunto il pagamento di somme, a titolo di competenze professionali, per l’attività di difesa svolta dal legale.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. In sede di appello, la Corte di merito revocava il provvedimento monitorio e disponeva, a parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna del cliente al pagamento di una minor somma.
Avverso tale sentenza, il cliente proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando i profili di negligenza connessi allo svolgimento dell’opera professionale.
La Suprema Corte nel rigettare il ricorso, ha precisato la portata dell’onus probandi gravante sul cliente nell’ambito dei giudizi di responsabilità professionale.
In particolare, il Collegio ha chiarito che il cliente che lamenta l’inadempimento è tenuto a provare in termini probabilistici che in assenza della negligenza del legale, il risultato voluto sarebbe stato conseguito, competendo pertanto all’assistito l’onere di provare l’effettivo danno subito, nonché il nesso di causalità tra la negligente attività professionale svolta dal difensore ed il danno medesimo.
Sulla scorta di tale attività probatoria, competerà poi al Giudice di merito una valutazione prognostica circa il possibile esito favorevole del giudizio in assenza della lamentata, allegata e provata negligenza del professionista (cfr. Cass. 9 giugno 2004, n. 10966; 27 marzo 2006, n. 6967; 27 maggio 2009, n. 12354; 5 febbraio 2013, n. 2638; e 13 febbraio 2014, n. 3355).
Valutazione, quest’ultima, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.
Per approfondimenti sul tema della responsabilità professionale dell’avvocato, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
RESPONSABILITÀ AVVOCATO: SUSSISTE SOLO SE VI È REALE PREGIUDIZIO PER IL CLIENTE
L’AVVOCATO RISPONDE DEI DANNI SOLO SE LA SUA CONDOTTA PREGIUDICA LA POSIZIONE DEL CLIENTE
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 438/2015