ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la Finanziaria 2013 cambia nuovamente il contributo unificato (in vigore dal 1° gennaio 2013) con un sensibile aumento del valore da corrispondere che, in alcuni casi, assume la forma di una sanzione (raddoppio del contributo unificato).
Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:
IMPUGNAZIONI
L’aumento del 50% del contributo unificato per i giudizi di impugnazione di cui al comma 6-bis dell’articolo 13 del DPR 115/2002 (analogamente a quanto già previsto nel processo civile dalla precedente legge di stabilità).
Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
(La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 – trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)
DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA
Quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (norma così risultante, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111).
COMUNICAZIONE PEC
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 cpc e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n.546/1992 (ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale), il C.U. è aumentato della metà.
PROCESSO AMMINISTRATIVO
Aumento del contributo unificato per i riti abbreviati da 1.500,00 a 1.800,00, di cui al Titolo V, Libro IV del Codice del Processo Amministrativo.
L’introduzione degli scaglioni di valore per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (appalti e lavori pubblici a Autorità indipendenti).Il contributo unificato, prima nella misura fissa di 4.000,00, ora è pari ad 2.000,00 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad 200.000,00; 4.000,00 per controversie comprese tra 200.000,00 ed 1.000.000,00; 6.000,00 per controversie oltre 1.000.000,00. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di 6.000,00.
L’aumento da 600,00 a 650,00 del contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed in tutti i casi non previsti da specifiche disposizioni.
OPPOSIZIONI
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria, pertanto, l’opposizione ex art. 617 cpc, con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario.
In allegato le tabelle con tutti gli aggiornamenti
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 60/2013