Con il decreto legge 59/2016, convertito nella legge 102/2016, è stata profondamente modificata la disciplina della custodia del pignorato.
Già prima della riforma il Giudice dell’Esecuzione disponeva la liberazione dell’immobile pignorato quando a) era negata l’autorizzazione al debitore a continuare ad abitarlo; b) siffatta autorizzazione era revocata; c) l’immobile era aggiudicato o assegnato; da eseguirsi dal custode con l’osservanza delle forme tipiche di cui agli artt. 605 e seg. del codice civile.
Ora, ferme le fattispecie in cui l’ordine deve essere emesso, con il decreto legge in esame sono cambiate le modalità di attuazione del provvedimento: l’ordine di rilascio, infatti, deve essere attuato dal custode senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, omessa la notifica del provvedimento in forma esecutiva, del precetto e del preavviso di rilascio.
Come ha osservato autorevole dottrina, il custode diventa esecutore e beneficiario della misura giudiziale sulla base delle direttive impartite dal Giudice dell’Esecuzione, che può autorizzarlo a richiedere l’ausilio della forza pubblica.
Se nell’immobile vengono rinvenuti beni mobili, estranei all’attuazione dell’ordine di rilascio, la parte tenuta al rilascio o quella cui appartengono deve curarne l’asporto a sua cura e spese, in un termine di trenta giorni, salvi i casi di urgenza.
Se l’intimazione non viene eseguita, il custode, sulla presunzione dell’abbandono, deve procedere allo smaltimento o alla distruzione, salvo diversa disposizione del Giudice dell’Esecuzione.
FOCUS
Eventuali difficoltà o contestazioni che emergano nel corso del rilascio vanno risolte dal Giudice dell’Esecuzione.
Avv. Giorgia Viola
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