ISSN 2385-1376
Testo massima
L’applicazione da parte delle banche della COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (cd. C.M.S.) nei rapporti con i clienti ha dato origine a numerose contestazioni sulla validità di tale clausola in assenza di una specifica previsione normativa, prima della introduzione dell’art.117 bis TULB.
Il Tribunale di Milano, in persona del dottor Antonio S. Stefani, con sentenza del 27/03/2013, ha stabilito la piena validità ed operatività di tale clausola sul presupposto che l’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art.1322 cc consente ai contraenti di pattuire il pagamento di tale commissione, che è volta a compensare l’intermediario bancario per l’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di un conto.
La COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO è, dunque, valida, efficace e meritevole di tutela giuridica non sussistendo alcuna nullità per difetto di causa.
A rafforzare tale principio assume rilievo preponderante come lo stesso legislatore sia intervenuto a disciplinare la COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, dapprima con l’art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l’art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), riconoscendo la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione di tale clausola.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 190/2013