A cura dell’Avv. Fabrizio Illuminati
In materia di ripetizione dell’indebito, se è controversa, nel giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinnanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui l’esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Sergio Casarella, con la sentenza n. 1061 del 13 settembre 2021.
Nella fattispecie processuale esaminata, una banca otteneva dal Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo nei confronti di una società (debitrice principale) e dei suoi garanti per il mancato pagamento di somme concesse in virtù di due contratti di finanziamento.
La società ed i suoi fideiussori proponevano opposizione al decreto, domandando in via riconvenzionale la ripetizione dell’indebito limitatamente ad una determinata somma. Questo, in quanto era già pendente innanzi al medesimo Tribunale, tra le stesse parti, il giudizio per il rimborso delle somme indebitamente versate in relazione al rapporto di conto corrente esistente con la Banca, invocando quindi una compensazione legale o giudiziale.
Resisteva in giudizio la banca opposta, chiedendo che venisse dichiarata la litispendenza con riferimento alle domande di accertamento di illegittimità dei conti correnti, evidenziando come il debitore stesse riproponendo in questo giudizio domande ed eccezioni già oggetto di separati giudizi.
Il Giudice di merito ha dichiarato inammissibili le eccezioni fondate sui contratti di conto corrente, richiamando la disciplina della compensazione legale e giudiziale ex art. 1243 c.c. Per la compensazione legale, il legislatore prevede, tra gli altri, il requisito di liquidità, che sottende quello di certezza: l’obbligazione non è liquida o liquidabile se non è certa. Un credito sub iudice, non potendosi dire certo, definitivo, non è, pertanto, opponibile in compensazione legale.
Il giudice non potrà neppure pronunciare la compensazione giudiziale, poiché la pendenza di giudizi introdotti anteriormente impedisce che egli possa accertare la pronta e facile liquidazione del controcredito, la cui esistenza dipende dall’esito di detti giudizi.
Tali valutazioni, unitamente ad altre, hanno indotto il Giudice a non ritenere meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
COMPENSAZIONE: PRESUPPONE IL DEFINITIVO ACCERTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DA ESTINGUERE?
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Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè Rel. Vivaldi | 11.09.2015 | n.18001
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