ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
In materia di “blocco” del conto corrente da parte dell’istituto di credito, alcun obbligo di preavviso incombe sulla banca rispetto alla decisione di procedere alla compensazione degli (opposti) saldi dei conti correnti, in virtù della gravosa situazione debitoria in cui versi il correntista e allorquando questi abbia sottoscritto la clausola che riconosce alla banca di avvalersi della detta facoltà.
La fattispecie va, infatti, inquadrata nella più ampia facoltà di compensazione tra i saldi di più conti in essere tra la banca ed il cliente, disciplinata dall’art. 1853 cc, e non già nella normativa sul diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi, ex art. 6 del D.Lgs 11/2010, la quale ultima prevede l’onere per il primo, ove possibile, di darne preventiva informazione o al più tardi immediatamente dopo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, Pres. Di Pede Rel. Castaldo, con l’ordinanza dell’ 08.03.2016.
Nella fattispecie in esame, la correntista proponeva reclamo avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva rigettato la domanda cautelare volta ad ottenere lo sblocco immediato del proprio conto corrente bancario, deducendo la violazione dell’art. 6 del d.lgs n. 11/2010 per mancato preavviso da parte della Banca.
La correntista reclamante lamentava, in punto di fatto, che la banca, pur a fronte di un saldo attivo pari ad euro 44.077,21, le avesse illegittimamente impedito di effettuare operazioni di prelievo presso gli sportelli automatici nonché il rilascio di un assegno circolare ed ancora l’autorizzazione ad effettuare un bonifico bancario.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito resistente, il quale confermando le deduzioni della prima fase cautelare contestava l’insussistenza del fumus boni iuris sostenendo di essersi limitato a porre in essere azioni cautelative di controllo delle operazioni sul conto corrente bancario, in considerazione della situazione di esposizione debitoria in cui versava la ricorrente.
In materia di strumenti di pagamento, l’art. 6 del D.Lgs 11/2010, nel disciplinare il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi, prevede l’onere per il primo, ove possibile, di darne preventiva informazione o al più tardi immediatamente dopo.
Posto che, secondo la previsione dell’art. 1.1, lett. s), per strumento di pagamento di intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento, l’invocato obbligo di preventivo avviso o di successiva comunicazione del denunciato blocco del conto non sembra rivenire un fondamento normativo nella disposizione in esame, riguardante una diversa fattispecie.
Nel caso di specie, infatti, il Collegio ha ritenuto legittimo il comportamento della banca lamentato dalla ricorrente, inquadrandolo nell’istituto della compensazione tra i saldi di più conti in essere tra la banca ed il cliente, previsto dall’art. 1853 c.c.
Invero, il Tribunale adito ha osservato che la questione della legittimità della condotta della banca è confermata proprio dalla lettura dell’art. 8 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito.
Ebbene, l’articolo citato recita testualmente: “Se si verifica una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. o si producono eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha anche il diritto di effettuare la compensazione anche se i crediti, seppure in valute differenti, non sono liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista dell’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione il Correntista non potrà in nessun caso contestare la convenzione di assegno”.
Alla luce di tale clausola, non contestata ed, anzi, debitamente sottoscritta dalla correntista, il Collegio ha concluso che, contrariamente a quanto asserito dalla stessa, alcun obbligo di preventivo preavviso incombeva sulla banca rispetto alla decisione di procedere alla compensazione dei saldi, in virtù della gravosa situazione debitoria in cui versava la reclamante.
Al riguardo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all’istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall’avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto, al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l’invio della comunicazione: sia stato o meno tempestivo ovvero se l’eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell’obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell’operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall’altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni” (Cass. n. 18947/2005).
In virtù di tale principio, il Collegio ha ritenuto lecito il comportamento posto in essere dall’istituto di credito che aveva deciso di avvalersi della possibilità di compensazione dei saldi (opposti) dei conti correnti, stante la forte esposizione debitoria della correntista; inoltre ha rilevato la non necessità della chiusura del conto e della conseguente esigibilità del credito ai fini dell’operatività della clausola di compensazione.
Ne è conseguita l’infondatezza dell’eccezione di violazione dell’art. 1853 c.c., fondata sull’inesigibilità del credito del conto corrente assistito da apertura di credito, avendo le parti liberamente pattuito in quest’ultimo contratto la compensazione.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che anche laddove dovesse ritenersi necessaria la comunicazione successiva al blocco del conto la mancanza di tale adempimento (peraltro neppure specificamente dedotta dal reclamante) non avrebbe reso il (lamentato) danno “imminente”, non residuando pertanto alcuno spiraglio per la invocata tutela cautelare.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ha rigettato il reclamo, confermando l’insussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, condannando la correntista al pagamento delle spese di lite.
Per approfondimenti si noti come, anche in fattispecie diversa, la giurisprudenza abbia applicato gli stessi principi di diritto, nella pronuncia sotto richiamata:
CONCORDATO PREVENTIVO: LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DELLA BANCA SE PERSISTE L’OPERATIVITÀ DEI CONTI
LA VALIDITÀ DEL PATTO DI COMPENSAZIONE NON LEDE LA PAR CONDICIO CREDITORUM
Ordinanza, Tribunale di Livorno, dott.ssa Emilia Grassi, 19-05-2015
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Testo del provvedimento
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