Segnalato dalla dott.ssa Silvana Mascellaro con nota di accompagnamento
A seguito di domanda riconvenzionale della banca, non è possibile effettuare la compensazione dei crediti tra rapporti bancari differenti rispetto a quello oggetto di azione di restituzione quando non risulti provato che i fideiussori abbiano effettuato pagamenti indebiti, quale presupposto dell’azione di ripetizione dei medesimi nei confronti del creditore garantito.
Specificamente, in materia di compensazione tra il credito portato dai contratti di mutuo e il credito restitutorio derivante dall’azione promossa dalla società correntista va osservato che, secondo Cass. Sez. I civ., ord. n. 13418 del 28/04/2022, solo il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l’azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ..
Pertanto, quando non risulti provato che i fideiussori abbiano effettuato i pagamenti indebiti, i medesimi non sono titolari di un credito liquido ed esigibile da porre in compensazione giudiziale con il credito coperto da garanzia della Banca, derivante dai contratti di mutuo e prestito chirografario.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Rel. Annalisa Gianfelice, con la sentenza n. 1045 del 03 luglio 2023.
IL FATTO
La Corte di Appello di Ancona ha emesso la sentenza non definitiva relativa a un giudizio di restituzione degli indebiti bancari intrapreso da una società correntista e suoi fideiussori.
Il giudizio di appello nasce dalla sentenza con cui il Tribunale di Macerata, aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla banca per il riconoscimento dei propri crediti derivanti dallo scoperto di un c/c, dal saldo negativo derivante dal mancato rimborso di un mutuo chirografario e dal saldo negativo derivante dal mancato rimborso di un altro finanziamento.
Il Tribunale marchigiano aveva disposto la compensazione dei crediti vantati dalla banca per il mutuo chirografario, per il finanziamento e il credito restitutorio derivante dall’azione intrapresa dalla società correntista e dai suoi fideiussori.
La società cessionaria del credito proponeva, in secondo grado, l’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di prime cure e, riguardo ai fideiussori, contestava la compensazione dei crediti con essa disposta; specificamente, la compensazione tra il credito vantato per saldi negativi derivanti da due contratti di mutuo ed il credito presunto del c/c rielaborato dal Ctu ed oggetto di petitum dell’azione di restituzione intrapresa dalla società correntista.
La Corte di Appello marchigiana, evocando l’ordinanza n.13418 del 28.04.2022 Cass. Sez. I civ., ha precisato che “solo il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l’azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.”
Viene quindi esplicitamente rilevato dalla Corte che, nel caso di specie, non era stato provato che i fideiussori avessero effettuato i pagamenti indebiti, pertanto ne derivava che essi non erano “titolari di un credito liquido ed esigibile da porre in compensazione giudiziale con il credito coperto da garanzia della Banca, derivante dai contratti di mutuo e prestito chirografario.”
La Corte di Appello di Ancona ha così riconosciuto ed ordinato il pagamento, in via solidale con i fideiussori, della somma derivante sia dal mancato rimborso del mutuo, che dal saldo negativo derivante dal mancato rimborso del finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSAZIONE: NON OPERA SE IL CONTROCREDITO VANTATO DAL CLIENTE È SUB IUDICE
NON PUÒ APPLICARSI LA DISCIPLINA DELL’ART. 1243 C.C. ALLE OBBLIGAZIONI NON CERTE E NON LIQUIDE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Sergio Casarella | 13.09.2021 | n.1061
COMPENSAZIONE: PRESUPPONE IL DEFINITIVO ACCERTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DA ESTINGUERE?
INVESTITE DELLA QUESTIONE LE SEZIONI UNITE
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè Rel. Vivaldi | 11.09.2015 | n.18001
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