Nelle ipotesi in cui, per effetto di versamenti effettuati in corso di causa, il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo.
“Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, sicché è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui l’attribuzione degli interessi sulla somma liquidata all’esito del processo sommario, ma a far data dalla domanda sarebbe per lui pregiudizievole”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Orilia – Rel. Criscuolo con l’ordinanza 17122 del 26 maggio 2022.
Nel caso di specie accadeva che un avvocato promuoveva ricorso ex art. 702 bis cpc per ottenere il riconoscimento degli interessi maturati sui compensi professionali derivanti dall’attività svolta in favore dei propri clienti.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal professionista.
Avverso il provvedimento emesso, il legale proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, in merito agli interessi riconosciuti, la violazione dell’art. 1282 e dell’art. 1284 del Codice Civile.
Secondo il legale, il Tribunale aveva errato nel riconoscere gli interessi sul capitale residuo liquidato e non sul capitale originariamente richiesto.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il gravame, rinviava al Tribunale di provenienza per un nuovo esame.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSO AVVOCATO: sì al ricorso per decreto ingiuntivo in danno del cliente
La parcella dovrà essere munita del parere di congruità dell’Ordine
Sentenza | Corte di Cassazione, SS.UU., Pres. Curzio – Rel. Doronzo | 08.07.2021 | n.19427
COMPENSO AVVOCATO: la prescrizione del credito professionale decorre dal deposito della sentenza
Questo è il momento in cui deve individuarsi l’esaurimento dell’incarico conferito
Ordinanza | Corte di Cassazione, III. sez. civ., Pres. Armano – Rel. Rossetti | 21.02.2020 | n.4595
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