ISSN 2385-1376
Testo massima
Il compenso per prestazioni professionali che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario liquido da determinare secondo la tariffa professionale: consegue che il forum destinatae solutionis che radica la competenza con riferimento al luogo di adempimento dell’obbligazione, coincide con il domicilio del debitore ex articolo 1182 comma 4 c.c., non già con il domicilio del creditore ex articolo 1182 comma 3 c.c.
La statuizione sull’incompetenza, pur se resa con ordinanza dopo la modifica dell’art. 279 c.p.c. da parte della L. n. 69/2009, deve seguire un’udienza di precisazione delle conclusioni e postula comunque la statuizione sulle spese.
Questi gli interessanti principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini con l’ordinanza del 5 febbraio 2015.
Nel caso di specie, uno studio tecnico professionale agiva in giudizio per recuperare da un proprio cliente il compenso professionale per l’attività di progettazione svolta. Il convenuto eccepiva l’incompetenza del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Modena ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c.
Il Giudice, in accoglimento dell’eccezione formulata dal convenuto, ha statuito la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Modena in base a tutti e tre i criteri di collegamento previsti dagli articoli 18 e 20 c.p.c. nelle cause relative ai diritti di obbligazioni.
Sul punto, il Tribunale ha infatti osservato che:
il foro del convenuto, ai sensi dell’articolo 18 c.p.c., coincideva pacificamente con il Tribunale di Modena, stante la residenza del convenuto nel comune di Carpi;
parimenti, la competenza presso il Tribunale di Modena era radicata in base al forum contractus ex art. 20 c.p.c., peraltro nemmeno invocato dall’attore, atteso che l’incarico risultava essere stato conferito nel corso di una riunione tenutasi il 2/3/2012, durante un sopralluogo presso il cantiere di Carpi;
infine, anche il forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., espressamente invocato dall’attore come criterio di collegamento, fonda la competenza del Tribunale di Modena.
Infatti, dalla stessa prospettazione attorea emergeva che non era stato convenzionalmente stabilito un compenso professionale.
Ebbene, il compenso per prestazioni professionali non convenzionalmente stabilito, integra un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale.
E’ noto che costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l’obbligazione sia venuta in essere. Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza.
Qualora, come nel caso di specie, tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell’ult. comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Poiché l’ammontare e la scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell’attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Modena.
Testo del provvedimento
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