In materia di onorari dovuti all’avvocato, il professionista, anche nel caso in cui il contratto da lui redatto su incarico del cliente non sia formalmente stipulato dai relativi contraenti, ha il diritto, come in generale accade per il caso di mancato completamento dell’incarico stragiudiziale affidatogli, di ricevere il relativo compenso, il quale, in mancanza di accordo tra le parti, dev’essere determinato, avendo riguardo ai criteri (compatibili) esposti, dal giudice di merito (non in forza del punto f della Tabella D, che, come detto, presuppone il suo completamento, ma) in ragione di quanto isolatamente previsto, per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte (le quali, appunto, costituiscono, al pari del lavoro preparatorio, “l’opera prestata” dal professionista: art. 6 del capitolo III cit.), dalle singole voci della relativa tariffa o, in mancanza, in via equitativa ai sensi dell’art. 2233 c.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Rolfi, con la sentenza n. 693 del 9 gennaio 2024, la quale ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la sentenza emessa in grado di appello che, in accoglimento del gravame proposto dalla cliente, aveva rideterminato il compenso dovuto al professionista in € 9.275,50, a fronte dei € 18.697,09 riconosciutigli dalla sentenza di prime cure.
Con il ricorso in Cassazione, in particolare, l’avvocato lamentava, nell’unico motivo, che la sentenza del giudice dell’impugnazione fosse illegittima nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che gli atti predisposti dal ricorrente non potessero essere considerati contratti, in quanto ancora privi del consenso delle parti, e che quindi il compenso dell’avvocato dovesse essere liquidato secondo i criteri previsti per la predisposizione di pareri.
Gli ermellini ritenevano tale motivo fondato, aderendo a un suo recente orientamento in materia secondo il quale, come in generale accade per il caso di mancato completamento dell’incarico stragiudiziale affidatogli, all’avvocato sono dovuti i compensi per quei contratti da lui redatti ma non formalmente stipulati dai relativi contraenti. Pertanto, cassavano con rinvio la sentenza emessa in grado di appello.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSO AVVOCATO: È DOVUTO ANCHE SE GLI ATTI DI CAUSA NON SONO STATI PERSONALMENTE REDATTI DAL PROFESSIONISTA
TANTO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL RAPPORTO PROFESSIONALE SI È COMUNQUE INSTAURATO CON LA PROCURA ALLE LITI
Ordinanza | Cass. civ., Sez. II, Pres. Manna – Rel. Caponi | 24.05.2023 | n.14283
COMPENSO AVVOCATO: L’ACCORDO CON IL CLIENTE DEVE AVERE FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM
NON HA RILIEVO LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL’ART. 13, COMMA 2, L. N. 247/2012
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Guida | 07.12.2023 | n.34301
COMPENSO AVVOCATO: SÌ AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN DANNO DEL CLIENTE
LA PARCELLA DOVRÀ ESSERE MUNITA DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL’ORDINE
Sentenza | Corte di Cassazione, SS.UU., Pres. Curzio – Rel. Doronzo | 08.07.2021 | n.19427
COMPENSO AVVOCATO: LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO PROFESSIONALE DECORRE DAL DEPOSITO DELLA SENTENZA
QUESTO È IL MOMENTO IN CUI DEVE INDIVIDUARSI L’ESAURIMENTO DELL’INCARICO CONFERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, III. sez. civ., Pres. Armano – Rel. Rossetti | 21.02.2020 | n.4595
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