Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento dello stesso nonché dell’entità delle prestazioni svolte. Infatti, la parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l’accertamento del credito il professionista ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite.
Inoltre, l’elencazione delle voci difensive che costituiscono il contenuto della parcella non integra un onere di allegazione, soggetto alle preclusioni, ma l’esercizio di attività difensiva esplicabile anche in comparsa conclusionale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Carrato – Tel. Giannaccari con la ordinanza n. 9314 del 8 febbraio 2024, con la quale ha accolto il ricorso presentato da due avvocati avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova la quale, confermando quanto stabilito dal Tribunale di Savona, aveva affermato che le somme richieste al cliente a titolo di compensi professionali risultavano abnormi rispetto al valore della causa e all’importo liquidato dal giudice in primo grado.
In particolare, i due professionisti lamentavano l’illegittimità della sentenza d’appello nella parte in cui aveva affermato che gli avvocati non avevano specificato le loro pretese attraverso una notula contenente le attività svolte e che tale indicazione era stata compiuta solo con comparsa conclusionale, dopo l’acquisizione dei fascicoli avvenuta in esecuzione dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo fondato, affermando che, nel caso di specie, gli attori, attraverso la produzione dei fascicoli, avvenuto su ordine del giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., avevano assolto l’onere della prova in quanto l’esame dei fascicoli consentiva di accertare l’attività concretamente svolta nel corso di entrambi i gradi di giudizio e di verificare il contributo di altri difensori.
Inoltre, la Corte afferma che l’elencazione delle voci difensive, che costituiscono il contenuto della parcella, non integra un onere di allegazione, soggetto alle preclusioni, ma l’esercizio di attività difensiva esplicabile anche in comparsa conclusionale.
Per questi motivi ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Genova anche per la definizione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È QUANTO PREVISTO DALL’ART. 4 DEL D.M. N. 55/2014
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Giannaccari | 29.03.2024 | n.8576
COMPENSO AVVOCATO: L’ACCORDO CON IL CLIENTE DEVE AVERE FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM
NON HA RILIEVO LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL’ART. 13, COMMA 2, L. N. 247/2012
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Guida | 07.12.2023 | n.34301
TANTO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL RAPPORTO PROFESSIONALE SI È COMUNQUE INSTAURATO CON LA PROCURA ALLE LITI
Ordinanza | Cass. civ., Sez. II, Pres. Manna – Rel. Caponi | 24.05.2023 | n.14283
COMPENSO AVVOCATO: SÌ AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN DANNO DEL CLIENTE
LA PARCELLA DOVRÀ ESSERE MUNITA DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL’ORDINE
Sentenza | Corte di Cassazione, SS.UU., Pres. Curzio – Rel. Doronzo | 08.07.2021 | n.19427
COMPENSO AVVOCATO: LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO PROFESSIONALE DECORRE DAL DEPOSITO DELLA SENTENZA
QUESTO È IL MOMENTO IN CUI DEVE INDIVIDUARSI L’ESAURIMENTO DELL’INCARICO CONFERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, III. sez. civ., Pres. Armano – Rel. Rossetti | 21.02.2020 | n.4595
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