In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. n. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, SS. UU., Pres. Curzio – Rel. Doronzo, con la sentenza n. 19427 del 8 luglio 2021.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 633 c.p.c.
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
Art 636 c.p.c.
Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
art. 9 D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito nella L. n. 27 del 24 marzo2012
- Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
- Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
- La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
- All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
- b) la lettera d) è soppressa.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art. 13 L. 31 dicembre 2012, n. 247
- L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
- Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
- La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
- Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
- Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
- I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
- I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
- Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
- In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
- Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
IL FATTO
È accaduto che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto che le Sezioni Unite si pronunciassero in merito ad un contrasto interpretativo sorto in seno ad alcuni Tribunali, in merito all’esperibilità da parte dell’avvocato del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il compenso per le attività professionali svolte in favore del cliente.
Segnatamente, il Tribunale di Roma, con una posizione isolata rispetto a quella di altre Corti, tra cui, in particolare, quelle di Torino, Napoli e Palermo, tendeva a rigettare i ricorsi per decreto ingiuntivo, presentati a partire dal 2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale civile, nonostante fossero corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente consiglio dell’ordine, sul presupposto che la disposizione dell’art. 636 c.p.c. fosse stata abrogata in conseguenza dell’eliminazione del sistema tariffario, avvenuta con L. 27 marzo 2012, n. 27.(art. 9, comma 5, a tenore del quale “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”). In conclusione, il Tribunale di Roma ritiene preclusa al professionista la possibilità di agire con il procedimento monitorio puro, ossia di ottenere un decreto ingiuntivo in assenza di puntuale prova scritta di ciascuna delle prestazioni e delle spese ovvero dell’accordo scritto sul compenso.
Il Procuratore Generale, nel ricorso da lui presentato alle Sezioni Unite ha dato risposta positiva alla questione relativa all’ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio “puro” nel caso in cui tra professionista e cliente non sia convenuta la misura del compenso e, in particolare, alla possibilità di una sua liquidazione in virtù della parcella unilateralmente predisposta e corredata dal parere del consiglio dell’ordine.
LA DECISIONE
Al termine della ricostruzione del contesto normativo nel cui ambito si pone il quesito posto dal Procuratore Generale, le Sezioni Unite confermano l’esperibilità del procedimento monitorio da parte dell’avvocato per il pagamento dei compensi a lui spettanti per l’attività professionale svolta ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c.
In particolare, la Corte opera un raffronto tra la precedente disciplina normativa e quella attualmente in vigore, evidenziando alcune sostanziali analogie.
In primo luogo permane l’ordine gerarchico degli atti idonei a riconoscere il compenso dell’avvocato. Prevalente anche nell’attuale contesto normativo è l’accordo scritto tra le parti. In mancanza, mentre l’assetto precedente prevedeva il ricorso al sistema tariffario, oggi la legge 247 del 2012 rimanda ai parametri per compensi professionali di cui alla stessa legge ed ai relativi decreti ministeriali attuativi.
Per la Corte vi è un’evidente analogia tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri, se non una sostanziale omogeneità: pur trattandosi di due diverse tecniche di liquidazione, tanto le tariffe quanto i parametri funzionano come criteri integrativi della remunerazione professionale.
In secondo luogo, persiste nell’attuale assetto normativo il parere di congruità reso dall’associazione professionale. Esso è tuttora richiamato nella L. n. 247 del 2012, art. 29, comma 1, lett. l), il quale prevede che, tra i compiti del consiglio dell’ordine, vi è la formulazione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; e la norma si raccorda con la L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 9, nella parte in cui dispone che il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato. Tale previsione ricompone la norma di cui all’art. 633 c.c., comma 1, n. 2, e art. 636 c.c., nei suoi elementi essenziali e ricostruisce il procedimento monitorio puro nei termini di equipollenza prova scritta-parcella, ferma restando la necessità del parere, surrogabile solo da tariffe obbligatorie.
Pertanto, le Sezioni Unite escludono che sussista un’incompatibilità di fondo tra la precedente normativa e quella attuale, non configurandosi né un’ipotesi di abrogazione espressa né tantomeno tacita, confermando l’esperibilità ex art. 633 ed art. 636 c.p.c. del procedimento monitorio, che pone a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ATTO DEVE ESSERE NOTIFICATO ENTRO 40 GIORNI
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco | 01.06.2020 | n.10354
LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATO: SEMPRE ESCLUSA LA RILEVABILITÀ EX OFFICIO DELLA PRESCRIZIONE
ART. 2938 C.C. INDEROGABILE ANCHE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI GRATUITO PATROCINIO
Ordinanza | Tribunale di Macerata, Pres. Gianfranco Coccioli | 05.03.2018 |
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