ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico d’ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa salvi i rapporti interni con il soccombente ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata.
La Sesta Sezione Civile con l’ordinanza n. 23522 depositata in data 5 novembre 2014, ha espressamente riconosciuto il principio di diritto secondo cui il decreto che liquida il compenso al consulente tecnico d’ufficio e lo pone a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa.
Ciò in quanto, salvi i rapporti interni con il soccombente ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata, il compenso spettante al Ctu, è posto solidalmente a carico delle parti.
Si tratta, infatti, di un’obbligazione solidale, per cui la parte resta obbligata a corrispondere l’onorario anche quando risulti vittoriosa o, comunque, solo parzialmente debitrice della somma pretesa.
Di conseguenza non potrebbe esimersi dall’obbligo di versare anche l’intera somma, salvo rivalersi, in sede di regresso, nei confronti della parte sulla quale il giudice abbia fatto ricadere l’onere delle spese o una parte di esse.
Il fondamento è da rintracciarsi nel fatto che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 626/2014