Per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento non può ricomprendersi nel concetto “attivo realizzato” il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, salvo che l’attività concretamente posta in essere dal curatore si sia tradotta in un risultato realmente utile per la massa dei creditori, verificando ad esempio se il curatore abbia riscosso le rendite dei beni ipotecati o in parte il prezzo ai fini della graduazione.
Corte di Cassazione, Pres. Cristiano, Cons. est. Ceniccola del 6 giugno 2018 n. 14631
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno