Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ.- ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto.
Questo è quanto richiamato dal Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Saverio Azzariti Fumaroli nella sentenza n. 58 del 28 febbraio 2019, pubblicata il 13 marzo 2019.
Il caso di specie un correntista agiva in danno di una banca, sostenendo:
- di intrattenere un rapporto di conto corrente, sorto nel 1982 senza stipula di convenzione alcuna e regolato arbitrariamente dalla Banca, la quale ha applicato al rapporto le sue condizioni di “uso piazza”;
- che le modifiche normative intercorse negli anni a seguire non sono state applicate a tale rapporto;
- che la Banca ha sempre applicato interessi ultra-legali nominali di elevatissima entità, commissioni di massimo scoperto mai convenute e/o dovute e spese, penalizzando indebitamente il proprio cliente e portando il saldo del conto corrente a zero.
Per tali motivi il correntista chiedeva la restituzione delle somme riscosse dalla Banca, oltre gli interessi legali, ed il risarcimento del danno cagionato
La banca resistiva in giudizio, eccependo tanto l’incompetenza del Giudice adito, quanto la prescrizione decennale dell’azione.
Il Tribunale riprende quanto affermato dalla Corte di Cassazione (n. 12949/2002 e n. 16752/2006) ed, in particolare, il principio secondo cui “non è ravvisabile una pronuncia implicita sulla competenza nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza. Nel senso che il regolamento di competenza è ammissibile ove la questione di competenza sia stata decisa con un provvedimento avente natura di sentenza, che abbia risolto questioni di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che risulti dal contenuto della pronuncia che l’esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l’esito definitivo della controversia”. Inoltre, “il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatori” (Cass. S.U. n. 25798/2010).
Per questi motivi, il Tribunale, non pronunciandosi sulla domanda di Tizio, dichiara: i) la propria incompetenza per territorio (essendo territorialmente competente il Tribunale di Avellino); ii) interamente compensate le spese di giudizio fra le parti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPETENZA: non riguarda la ripartizione delle funzioni tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del medesimo tribunale
È solo una distribuzione di affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Tirelli, Rel. Di Marzio | 28.02.2018 | n.4706
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/competenza-non-riguarda-la-ripartizione-delle-funzioni-tra-sezioni-specializzate-e-sezioni-ordinarie-del-medesimo-tribunale
OPPOSIZIONE D.I.: competente il Tribunale nella cui circoscrizione rientrava la sezione distaccata soppressa
L’art. 645 c.p.c. fissa la competenza in via funzionale ed inderogabile
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Felice Angelo Pizzi | 27.07.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-d-i-competente-il-tribunale-nella-cui-circoscrizione-rientrava-la-sezione-distaccata-soppressa
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