In materia di competenza territoriale, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un’interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.
Ne discende che, qualora vi siano più clausole relative al foro competente per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l’esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l’esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista nella sentenza n.1264 del05.09.2021.
Nel caso in esame, le parti avevano inserito nel contratto oggetto di causa una clausola che non conteneva alcuna previsione di esclusività del Foro in essa indicato e, dunque, di necessaria deroga alla individuazione del Foro competente secondo i criteri generali.
Pertanto, data la genericità della clausola il Tribunale ha rigettava la doglianza, ritenendo che le parti non avessero inteso derogare agli ordinari criteri di individuazione del giudice territorialmente competente sanciti dall’art 26 c.p.c. il quale prevede, nel caso di specie, che per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.
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