La parte, che propone l’eccezione d’incompetenza per territorio del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare anche tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali in astratto concorrenti perché la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Valentina Vitulano, con l’ordinanza n. 4710 del 22 agosto 2019.
La vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio una Banca al fine di ottenere il riconoscimento del superamento del tasso soglia riferito al contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti e, conseguentemente, la restituzione di tutti gli interessi versati, sia corrispettivi che moratori, e delle spese sostenute, oltre alla nullità del contratto di mutuo.
Si costituiva in giudizio la Banca, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Milano in forza della clausola n. 19 del contratto di mutuo statuente: “Le parti espressamente convengono che per le eventuali controversie derivanti dal presente contratto sarà competente il foro di Milano in via esclusiva, salva la facoltà della Banca di adire ogni altro foro competente”.
Il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla società attrice nelle sue controdeduzioni, ha ritenuto che il carattere di esclusività attribuita al foro convenzionale risulta, nel caso di specie, da una espressa e chiara manifestazione di volontà delle parti e che una volta posta in essere, seppur convenuta nell’interesse di una delle parti, vincola in ogni caso la parte non favorita, non potendo la società invocare la vessatorietà della detta clausola.
Il Giudice inoltre, ha rilevato la conformità della clausola contrattuale all’art. 29 c.p.c. secondo cui “la deroga alla competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati“, essendo riferita alle eventuali controversie derivanti dal contratto in quanto riferita a tutte le cause che possono derivare dal contratto di mutuo sottoscritto dalla parti.
Sulla base delle dette argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano e ha fissato per la riassunzione il termine di tre mesi, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPETENZA E GIURISIDIZIONE: IL GIUDICE CHE INTENDA PRONUNCIARE SEPARATAMENTE SULLE DUE QUESTIONI DEVE INVITARE LE PARTI A PRECISARE LE CONCLUSIONI
IN QUESTO MODO SCANDISCE LA SEPARAZIONE FRA LA FASE ISTRUTTORIA E QUELLA DI DECISIONE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Saverio Azzariti Fumaroli | 13.03.2019 | n.58
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/competenza-il-giudice-che-intenda-pronunciare-separatamente-sulla-giurisdizione-o-sulla-competenza-deve-invitare-le-parti-a-precisare-le-conclusioni
COMPETENZA: NON RIGUARDA LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA SEZIONI SPECIALIZZATE E SEZIONI ORDINARIE DEL MEDESIMO TRIBUNALE
È SOLO UNA DISTRIBUZIONE DI AFFARI GIURISDIZIONALI ALL’INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Tirelli, Rel. Di Marzio | 28.02.2018 | n.4706
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/competenza-non-riguarda-la-ripartizione-delle-funzioni-tra-sezioni-specializzate-e-sezioni-ordinarie-del-medesimo-tribunale
COMPETENZA: SEZIONE ORDINARIA E SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA DEL MEDESIMO TRIBUNALE
E’ UNA MERA QUESTIONE DI RIPARTIZIONE INTERNA DEGLI AFFARI DI RILIEVO TABELLARE DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO
Sentenza | Cass. civ. Sez. Unite, Pres. Mammone – Rel Di Virgilio | 23.07.2019 | n.19882
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/competenza-sezione-ordinaria-e-specializzata-in-materia-di-impresa-del-medesimo-tribunale
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