In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del dl. n. 1 del 2012, conv. con mod, dalla 1. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, Pres. Guernelli – Rel. Salina, con l’ordinanza n. 2038 del 13 ottobre 2023.
Nel caso di specie, prima di valutare il merito delle domande formulate dagli attori, il Tribunale ha esaminato la questione pregiudiziale di (in)competenza per materia posta ritualmente e tempestivamente d’ufficio dal Giudice all’udienza di comparizione, ex art. 183 c.p.c..
Gli attori, a seguito del predetto rilievo d’ufficio, hanno affermato di aver così radicato la causa al fine di sentir accertare, oltre al predetto collegamento negoziale, la nullità del contratto di acquisito di azioni della banca per violazione della disciplina dettata dall’art. 2358 c.c., precisando di aver fatto, in tal modo, applicazione dei criteri previsti dall’art. 3 c. II lett. b) e lett. a), secondo cui appartengono alla competenza funzionale e inderogabile delle “Sezioni Impresa” le controversie aventi ad oggetto qualsiasi negozio concernente le partecipazioni sociali e, in ogni caso, quelle in materia di rapporti societari.
Gli attori hanno altresì sottolineato come “l’oggetto del contendere” non fossero i diritti incorporati nelle azioni, bensì il finanziamento o prestito “baciato”, nel quale la banca sarebbe, a loro dire, “pacificamente subentrata”.
Il Collegio ha ritenuto che la questione pregiudiziale posta d’ufficio dal designato Giudice fosse fondata, in quanto, per esplicita allegazione di parte attrice, l’azione non era volta a fare valere i diritti incorporati all’acquisto di azioni, ma finalizzata ad una declaratoria di nullità del contratto di acquisito di azioni della banca e, di conseguenza, di nullità parziale dell’asseritamente collegato contratto di apertura di credito in c/c.
Nella fattispecie in commento il petitum sostanziale della domanda formulata dagli attori era costituito dall’accertamento della nullità del negozio di acquisto delle azioni asseritamente collegato al contratto di finanziamento, il quale, però, non involgeva il rapporto societario con la banca emittente, e neppure i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e/o dal loro trasferimento.
La controversia in esame, quindi, diversamente da quanto richiesto ai fini della sussistenza della competenza funzionale e inderogabile della Sezione Impresa, non concerneva situazioni rilevanti sulla vita sociale e non riguardava nemmeno vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci, sicchè il venir meno della partecipazione sociale in misura pari all’acquisto travolto dall’invocata nullità avrebbe costituito, semmai, un effetto meramente conseguenziale dell’eventuale accoglimento della domanda.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha dichiarato l’incompetenza funzionale/per materia dell’adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna. Spese compensate.
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