Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Mammone – Rel. Di Virgilio, con la sentenza n. 19882 del 23/07/2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato dei soci e prenotatari di alloggi realizzati da una Cooperativa, che convenivano in giudizio la stessa per sentire determinare il costo degli alloggi prenotati, previo accertamento dell’erroneità dei criteri di riparto adottati, chiedendo, altresì, il rimborso delle maggiori somme versate per l’assegnazione degli alloggi, oltre accessori, e al risarcimento dei danni.
La Cooperativa si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo nonché l’improcedibilità della domanda per l’assenza del tentativo di mediazione obbligatorio e, nel merito, l’infondatezza delle domande.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia, sostenendo la competenza funzionale del Tribunale delle imprese e fissava per la riassunzione il termine di gg. 90.
Riassunto dagli attori il giudizio avanti alla sezione specializzata in materia di impresa e costituitasi la Cooperativa, la sezione specializzata richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendosi incompetente per materia su tutte le domande, essendo competente essendo il Tribunale in composizione ordinaria.
Il regolamento d’ufficio veniva inizialmente assegnato alla sezione sesta della Corte di Cassazione.
I soci depositavano memoria, chiedendo la pronuncia di inammissibilità del proposto conflitto, per non trattarsi di questione di competenza, bensì di mero riparto degli affari interni al medesimo Tribunale, sostenendo, in ogni caso, la competenza della sezione specializzata.
La cooperativa non svolgeva difese ed il procedimento veniva rimesso alla pubblica udienza della prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria del 15/5/2018, n. 11884.
Con ordinanza interlocutoria del 30/1/2019, n. 2723, la sezione prima rimetteva il fascicolo al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto sulla questione se “l’ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione ordinaria abbia declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata dello stesso tribunale sia configurabile come una decisione sulla competenza, ai fini dell’ammissibilità del conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.”
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento di competenza d’ufficio.
Nell’analizzare la questione proposta, le Sezioni Unite hanno sancito che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia d’impresa dello stesso ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni.
Gli ermellini hanno evidenziato che su detta qualificazione si sono registrate nel tempo pronunce di segno contrapposto in quanto secondo un primo orientamento tale rapporto avrebbe valenza puramente tabellare, mentre per altre orientamento il rapporto andrebbe ricostruito in termini di competenza in senso stretto.
L’adesione all’uno o all’altro orientamento comporta conseguenze significative, dato che, ove si opti per la ricostruzione del rapporto tra sezione ordinaria e specializzata per l’impresa in termini di mera distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario territorialmente competente, il passaggio e la riassegnazione del fascicolo integrano provvedimenti revocabili di natura ordinatoria e non decisoria, e la riassegnazione non comporta né la riassunzione né la rinnovazione degli atti espletati. Diversamente, ritenendo che anche all’interno del medesimo ufficio giudiziario il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e la sezione ordinaria integri sempre una questione di competenza, il convenuto dovrà eccepire l’erronea individuazione del giudice nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ex art. 38 c.p.c. e il giudice potrà rilevare d’ufficio l’incompetenza entro la prima udienza di trattazione.
Nella parte motivazionale della pronuncia, le Sezioni Unite hanno fra l’altro rilevato che il legislatore con l’istituzione del giudice unico, con l’accorpamento delle preture e dei tribunali, ha inteso chiaramente ridurre le questioni di competenza, mentre ove avesse voluto davvero creare uffici autonomi e distinti, avrebbe scelto una formula univoca e chiara in tal senso, quale “tribunale per le imprese”, ma non già l’espressione “sezione specializzata”, che di per sé rimanda ad articolazioni all’interno dello stesso ufficio giudiziario.
Ciò posto, ed escluso il profilo della competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, la Corte ha ritenuto che, nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare.
Alla luce delle soprariportate considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale.
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