LA MASSIMA
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
I fori convenzionali indicati rientrano, tra l’altro, tra i fori derogabili, con l’obbligo, in capo a chi contesta l’incompetenza, di articolare tempestivamente e completamente l’eccezione, con la confutazione di tutti i fori concorrenti.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione Civile sez. VI-3, Pres. Scoditti – Rel. Scrima con l’ordinanza n. 16011 del 28 luglio 2020.
IL CASO
Il debitore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti (in virtù della sua qualità di fideiussore della società debitrice principale), dal Tribunale di Chieti, con la quale eccepiva l’incompetenza territoriale del predetto Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo.
Lo stesso sosteneva che la clausola in questione, compresa tra le condizioni generali di contratto, individuava due fori competenti in via esclusiva per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento insorti tra i contraenti, ovvero quello in cui era ubicata la filiale della Banca (Tribunale di Vasto) o, alternativamente, quello in cui aveva sede legale la Banca (Tribunale di Torino).
La Banca, pertanto, non avrebbe dovuto adire il Tribunale di Chieti, non essendo lo stesso ricompreso tra i fori convenzionalmente pattuiti tra le parti del contratto.
Parte opposta, con comparsa di costituzione, contestava le avverse eccezioni, rilevando la competenza del Tribunale di Chieti ai sensi dell’art. 19 c.p.c., poiché la Società debitrice principale, al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, aveva sede in Chieti in considerazione altresì della natura accessoria dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione principale.
Rigettata l’opposizione, il debitore proponeva regolamento di competenza dinanzi la Suprema Corte e avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Chieti, per sentir dichiarare la predetta incompetenza.
La Corte rilevava che, dal tenore letterale della clausola in questione, l’espressione contenuta nella predetta clausola «per ogni e qualsiasi controversia» era inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché priva di una inequivoca manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
La Corte, infine, evidenziava altresì la mancanza di una tempestiva contestazione, da parte del ricorrente, relativa alla competenza del Tribunale di Chieti, sotto tutti i profili, con conseguente radicamento della competenza innanzi al medesimo.
La Suprema Corte pertanto, con ordinanza, rigettava il ricorso e dichiarava la competenza del Tribunale di Chieti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPETENZA TERRITORIALE LEASING: è rilevante il “foro esclusivo” indicato in contratto
L’espressa designazione convenzionale presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Mariarosaria Savaglio | 03.02.2020 | n.236
LA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEVE RIFERIRSI AD UNO O PIÙ AFFARI DETERMINATI
Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Valentina Vitulano | 22.08.2019 | n.4710
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