In materia di mutuo, ove nel contratto venga inserita una clausola derogativa della competenza per territorio – posto che tale accordo è applicabile a tutti i rapporti che hanno tratto origine e sono collegati al conto corrente di corrispondenza – si esclude per espressa previsione dell’art. 122, comma 1, TUB l’applicazione delle norme del codice del consumo tanto sui contratti con somme superiori ad euro 70.000,00, quanto su quelli garantiti da ipoteca su beni immobili aventi durata superiore a 5 anni.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Rovigo, Giudice Alessandra Paulatti con la sentenza n.463 del 13.06.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, un mutuatario conveniva in giudizio una Banca con la quale aveva stipulato (con rogito notarile del 27.2.2001) un contratto di mutuo ipotecario (per importo da restituirsi in 15 anni) per l’acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale, eccependo il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge antiusura.
In particolare, parte attrice riteneva inapplicabili le clausole pattuite inserite nel summenzionato contratto, stante il pagamento di importi superiori al dovuto e dei quali chiedeva la restituzione.
Si costituiva in giudizio la Banca che contestando la fondatezza delle avverse pretese, eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, avendo il mutuatario sottoscritto la clausola derogativa della competenza per territorio, accordo che rinviava alla competenza del Foro di Ferrara per qualunque controversia intercorrente tra le parti.
Il Tribunale, in merito alla preliminare questione di competenza, ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento l’eccezione avanzata dalla Banca convenuta, spiegando che la previsione di un’espressa clausola derogativa della competenza contenuta nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente di corrispondenza rende tale accordo applicabile a tutti i rapporti che hanno tratto origine e sono collegati allo stesso conto.
In particolare, il Giudicante avvalorando la tesi sostenuta dall’Istituto creditizio ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata dal Codice del Consumo (art. 33 e ss. del d.lgs. 6.9.2005 n. 206) che in ipotesi di rapporti con consumatori riporterebbe la competenza alle disposizioni ordinarie del codice processuale, ritenendo applicabile la disciplina dettata dall’art.122 TUB, in in virtù della durata ultraquinquennale del mutuo ipotecario oggetto di causa ed in riferimento alla citata disposizione che esclude l’applicazione delle norme del codice del consumo in riferimento ai contratti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi durata superiore a 5 anni.
Sul punto, il Giudice ha ritenuto che l’accordo derogativo della competenza inserito in un contratto di mutuo è riferibile anche a tutti i rapporti che hanno tratto origine e sono collegati al conto corrente di corrispondenza, per cui, per espressa previsione dell’art. 122, comma 1, TUB si esclude l’applicazione delle norme del codice del consumo tanto sui contratti con somme superiori ad euro 70.000,00, quanto su quelli garantiti da ipoteca su beni immobili aventi durata superiore a 5 anni.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ferrara, concedendo i termini di legge per la riassunzione del procedimento con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DEROGA COMPETENZA E FUSIONE: IL FORO È QUELLO DELLA BANCA INCORPORANTE
LE MODIFICHE SOCIETARIE INCIDONO SULLA DEROGA CONVENZIONALE EX ART. 28 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Matera, Dott. Giuseppe Disabato | 09.02.2016 | n.257
COMPETENZA TERRITORIALE: VALIDA CLAUSOLA DEROGATIVA SE OGGETTO DI DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE
È ASSOLTO IL REQUISITO FORMALE MINIMO
Sentenza | Tribunale di Alessandria, dott.ssa Enrica Bertolotto | 02.11.2015 |
CONTINENZA: COMPETENTE IL GIUDICE DEL CONTRATTO PRINCIPALE
IL FORO CONVENZIONALE DEL CONTRATTO PRINCIPALE SI APPLICA ANCHE AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
Sentenza | Tribunale Verona, dott. Massimo Vaccari | 15.09.2014 |
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