ISSN 2385-1376
Testo massima
Commento a cura dell’Avv. Nicolò Calcagno del foro di Torino
Laddove la clausola di deroga alla competenza esclusiva prevista nelle condizioni generali di contratto risulti oggetto di doppia sottoscrizione da parte del contraente, deve considerarsi osservato il requisito formale minimo per ritenere valida ed efficace la relativa clausola, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo alla clausola compromissoria.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Alessandria, dott.ssa Enrica Bertolotto, con l’ordinanza emessa in data 02.11.2015.
Nel caso di specie un cliente conveniva in giudizio la Banca contestando la validità e l’efficacia di alcuni contratti derivati su tassi di interesse. In particolare, parte attrice lamentava la nullità per difetto di forma del contratto quadro nonché, in subordine, la risoluzione dello stesso per violazione degli obblighi di informazione e buona fede da parte della Banca. L’attrice chiedeva altresì al Giudice di dichiarare i predetti contratti inefficaci e/o nulli (per violazione dell’art. 30 Reg. Consob 11522/98 e/o difetto di causa), e/o annullati, chiedendo in subordine che fosse accertata la responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale della Banca.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale, oltre a contestare la fondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto, in via preliminare eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice adito per le domande formulate in relazione ai primi contratti quadro, stipulati nel 2000 e nel 2001, indicando come competente il Tribunale di Milano in forza di clausola esclusiva di deroga prevista all’art. 14 dei citati contratti; eccepiva altresì l’inammissibilità e/o l’incompetenza del Giudice adito in relazione alle domande formulate in relazione al contratto quadro del 2003 ed al contratto Sunrise Swap ad esso correlato in forza della clausola compromissoria.
Il Giudice adito ha ritenuto che le questioni preliminari sollevate dalla Banca fossero “potenzialmente idonee a definire la causa“, per cui, dopo due udienze durante le quali parte attrice aveva insistito con le proprie istanze istruttorie e aveva disconosciuto alcuni documenti prodotti in giudizio in fotocopia dalla Banca (che ha poi integrato con gli originali), ha fissato udienza di discussione nel corso della quale la Banca chiedeva l’accoglimento delle eccezioni preliminari con condanna alle spese della parte attrice. Quest’ultima, in tale occasione, aderiva all’eccezione e chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite.
L’ordinanza in commento, non certo innovativa e rilevante dal punto di vista della dissertazione in diritto in materia di contratti derivati, è invece un virtuoso esempio di rispetto del principio di economia processuale. Molti professionisti che difendono le banche si trovano spesso a dover far fronte a controversie giudiziali instaurate dai clienti di queste ultime presso il foro a loro più congeniale, dimenticandosi, o facendo finta di dimenticarsi, di tutte quelle clausole contrattuali derogative del foro o di quelle arbitrali quasi sempre presenti nella documentazione contrattuale bancaria. Quanto sopra, sebbene, molto spesso, gli attori siano in possesso della documentazione contrattuale contenente tali clausole o perché l’hanno diligentemente conservata negli anni (raro) oppure perché hanno esercitato, prima del giudizio, il loro diritto ex art. 119 TUB.
Ebbene, nei casi come quello di specie, laddove la convenuta sollevi eccezioni preliminari di incompetenza fondate su clausole chiare e debitamente sottoscritte, la buona giustizia, ossequiosa come detto, del (più che mai oggi) fondamentale principio di economia processuale, è chiamata a decidere immediatamente detta questione onde evitare di allungare i tempi processuali e incrementare in modo ingiustificato le spese di giustizia.
Nel caso in commento il Giudice alessandrino ha rilevato anzitutto la tempestività dell’eccezione di incompetenza formulata dalla Banca in relazione alle domande attoree di cui ai due contratti quadro (e correlati swap), rispettivamente del 2001 e del 2002: “l’art. 14 delle condizioni generali di contratto individua in deroga alla competenza di altri Fori il Tribunale di Milano quale Foro esclusivo per la devoluzione delle controversie relative al rapporto negoziale dedotto in giudizio. Il tenore della clausola nella parte in cui individua il Tribunale di Milano con l’espressione “competenza esclusiva” è chiara nel prevedere che la deroga convenzionale ai criteri di competenza debba essere interpretata nel senso che trattasi di foro convenzionale esclusivo e che il Tribunale di Milano deve essere individuato quale unico foro competente, con esclusione degli altri Fori competenti per legge. La circostanza, neppure contestata da parte attrice, secondo cui il servizio oggetto di causa (
) esclude la competenza dell’adito Tribunale in ragione di un’eventuale applicazione della normativa speciale di cui al Codice del Consumo, non potendosi riconoscere all’attrice la qualità di consumatore ai sensi di tale normativa“.
Il Giudice ha motivato la propria decisione rilevando che i contratti quadro prodotti in causa contenenti ciascuno la clausola derogativa del foro fossero formalmente ineccepibili, in quanto provvisti di doppia sottoscrizione da parte dell’attrice.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha correttamente dichiarato il Tribunale adito incompetente territorialmente a decidere le domande dell’attrice riguardo ai predetti contratti, in quanto l’unico Tribunale competente è quello meneghino, fissando per la riassunzione avanti a quest’ultimo Tribunale il termine di legge ex art. 50 c.p.c.
Di analogo tenore, la decisione preliminare relativa all’eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta con riferimento al terzo contratto quadro del 2003 (e relativo contratto derivato), che all’art. 15 prevedeva che “ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente, verrà deferita ad un collegio di tre arbitri il quale giudicherà in via rituale, procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. cod. proc. civ. (
) con sede in Milano (
)“. Anche questa clausola risulta essere stata oggetto di doppia sottoscrizione da parte del contraente, “di talché deve ritenersi valida ed efficace ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
Il Giudice ha, altresì, ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l’attività degli arbitri rituali quale quella prevista nella clausola poc’anzi citata “ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza” così come correttamente impostata dalla Banca (Cass. SS.UU. Ord., 25.10.2013, n. 24153; conf. Cass. n. 6909/2015).
Di qui la condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Banca, in virtù del principio di soccombenza. Invero, il Tribunale era senz’altro al corrente dell’orientamento secondo il quale, in caso di adesione all’eccezione di incompetenza territoriale, si verifica l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui (cfr. Cass. 8.11.2013, n. 25180), ma ha deciso di pronunciarsi anche sulle spese in quanto, presumibilmente, ha considerato l’adesione attorea (avvenuta, come detto, solo all’udienza di discussione finale) all’eccezione preliminare di incompetenza tardiva, e comunque successiva alle richieste istruttorie formulate nelle precedenti udienze nonché al disconoscimento dei documenti prodotti dalla Banca in fotocopia e costringendo quest’ultima a reperire e produrre gli originali.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 6/2015