ISSN 2385-1376
Testo massima
Il quarto comma dell’art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Questo il principio affermato dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 14767 del 30.06.2014.
In particolare, nel caso di specie, Tizio citava in giudizio Caio per la restituzione di una somma versata allo stesso in eccedenza rispetto all’ammontare giudizialmente previsto per l’esplicata attività di CTU da lui svolta.
In primo grado, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda di Tizio, in quanto non gli riconosceva gli interessi, la rivalutazione monetaria e compensava le spese.
A seguito del respinto gravame proposto dinanzi al Tribunale di Lucca, Tizio proponeva ricorso per Cassazione.
L’adita giudicante, rigettato il ricorso, dichiarava inammissibile la memoria ex art. 378 c.p.c. proposta dal ricorrente tardivamente.
In particolare, tale articolo stabilisce che “le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza”.
Nel caso di specie, essendo l’udienza pubblica fissata per il 28 febbraio, il termine a ritroso ex art. 378 c.p.c. cadeva di domenica 23, termine che avrebbe dovuto prorogarsi ex art. 155 c.p.c., comma 4, al sabato 22, nonché ex art. 155 c.p.c., comma 5, al venerdì 21.
Ebbene, essendo stata depositata tardivamente in data 24 febbraio, la memoria era da considerarsi inammissibile.
L’art. 155, difatti, proroga il termine che scada in un giorno festivo o nel giorno del sabato al primo giorno seguente non festivo. Qualora si tratti di termini da computarsi a ritroso, come nel caso in oggetto, giurisprudenza consolidata ritiene che la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo. In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratta di termine libero, con esclusione cioè dal computo stesso, sia del giorno iniziale che di quello finale, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l’ora iniziali, computandosi invece quelli finali.
Nel caso di specie, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell’udienza concesso alle parti per la presentazione di memorie, il giorno dell’udienza assume il valore del momento iniziale e resta fuori del periodo utile mentre il quinto giorno costituisce il momento terminale, e deve essere computato in base al principio generale di cui all’art. 155 c.p.c. e all’art. 2963 c.c., secondo cui del “dies a quo” non si tiene conto e si considera invece il “dies ad quem”.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 603/2014