ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 20219 del 19/11/2012, ha fatto chiarezza sulla questione relativa all’obbligo, sussistente in capo all’avvocato, di inviare alla Cassa il modello 5 attestante il reddito professionale netto.
Invero, precisa la Corte che tale obbligo prescinde sia dalla iscrizione all’ente di previdenza che dalla produzione di reddito poiché per legge è a carico degli iscritti all’albo degli avvocati con esclusivo riferimento allo status professionale.
Nel caso di specie la Corte si è pronunciata sul ricorso promosso da un avvocato avverso la sanzione disciplinare allo stesso irrogata dal Consiglio Nazionale Forense per l’omesso invio da parte del professionista del modello 5.
Secondo l’avvocato ricorrente poiché egli risultava iscritto alla gestione separata INPS non sussisteva alcun obbligo in capo allo stesso di inviare alla Cassa il detto modello 5.
La Corte ha ricordato che secondo quanto stabilito dall’art.17, primo comma, della legge 576/1980: “tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’art.10 dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art.11 dichiarati ai fini IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.”
Dalla lettura del testo risulta chiaro come l’obbligo delle comunicazioni prescinde dalla produzione di reddito professionale, fintantoché persiste l’iscrizione all’albo, ed essendo detto obbligo predisposto al controllo da parte della Cassa, costituisce infrazione ancor più grave l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione che è sanzionata disciplinarmente, a differenza dell’infrazione all’obbligo di iscrizione alla Cassa, sanzionato solo con pene pecuniarie
Quanti ai praticanti abilitati al patrocinio gli stessi sono destinatari dell’obbligo dell’invio delle comunicazioni SE iscritti alla Cassa.
Dunque la comunicazione ex art.17 deve essere inviata dagli iscritti all’albo professionale, e deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e anche se l’avvocato è pensionato essendo obbligato comunque al versamento del contributo soggettivo minimo di solidarietà se resta iscritto all’albo degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giuisidzioni superiori.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ha respinto il ricorso precisando che l’omessa comunicazione delle dichiarazioni ex art.17costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell’esercizio della professione, l’obbligo di domandare l’iscrizione a titolo pieno alla Cassa e il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo.
Testo del provvedimento
In allegato la sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite.
Di seguito la disciplina relativa alle sanzioni
Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE SANZIONI
Deliberato dal Comitato dei Delegati in data 19 maggio 2000, approvato con Ministeriale n. 9PS/82647/AVVL- 43 del 20 novembre 2000 e successiva modifica deliberata dal Comitato dei Delegati in data 6 ottobre 2006 e approvata con Ministeriale AVV-L-71 del 29 gennaio 2007
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – INADEMPIMENTI SANZIONATI
Il presente regolamento, deliberato anche ai sensi della legge 28 maggio 1997 n. 140, art. 4, comma 6 bis, disciplina le sanzioni per il ritardo e l’omissione dei seguenti adempimenti:
a) invio della comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari (mod. 5) prescritto dall’art. 17 della legge 576/1980, come modificato dall’art. 9 della legge 141/1992, e disciplinato dal regolamento adottato dal Comitato dei delegati con delibera 6-7 dicembre 1996 e approvato dal Ministro del Lavoro di concerto con i Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia il 22 maggio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1997;
b) pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinato dall’art. 18 della legge 576/1980
come modificato dall’art. 10 della legge 141/1992 e dallo stesso regolamento sopra citato.
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
Tutte le sanzioni disciplinate da questo regolamento sono determinate in misura fissa, o con percentuale predeterminata, per ogni inadempimento; ma, nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.
ART. 3 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo e, pertanto, non sono ridotte, né aumentate in conseguenza della loro eventuale reiterazione.
2. Alle sanzioni disciplinate da questo regolamento non si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 4 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell’inadempimento alle prescrizioni indicate nell’art. 1, salvo quanto previsto negli artt. 8, comma 6, e 15 comma 3 del regolamento per l’applicazione degli artt. 17 e 18, citato nell’art. 1, comma 1 del presente regolamento.
SEZIONE PRIMA – MISURA DELLE SANZIONI
ART. 5 – PENALITÀ PER OMISSIONI, COMUNICAZIONI NON CONFORMI AL VERO E PER RITARDI
L’art. 5 del regolamento per la disciplina delle sanzioni, approvato con decreto ministeriale
20.11.2000 è interamente riformulato nei seguenti termini: (¹)
1. L’omissione o l’invio di una comunicazione non conforme al vero comporta per questo solo fatto,l’obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, una somma pari ad 380,00.
2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta a:
a) 95,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;
b) 190,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre iltermine di cui sopra, ma entro il 31 dicembre dell’anno solare previsto per l’invio;
c) 250,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell’anno solare previsto per l’invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.
3. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa al primo anno solare di iscrizione all’Albo degli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa.
4. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.
5. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente dal 2008 con arrotondamento all’Euro più vicino, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
Le modifiche di cui sopra si applicano a decorrere dal mod. 5/2007.
(¹) Per gli inadempimenti relativi all’invio del Mod. 5 per le annualità comprese tra il Mod. 5 2001 e il Mod. 5 2006, si applica la
precedente normativa prevista dall’art. 5 nel testo che segue:
1. L’omissione, il ritardo nell’invio della prescritta comunicazione o l’invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo
solo fatto, l’obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, una somma pari al contributo integrativo minimo previsto per l’anno solare in
cui la comunicazione doveva essere inviata.
2. Se la comunicazione o la rettifica della stessa viene inviata in ritardo, ma entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la
sanzione di cui al 1° comma è pari al 25% del contributo integrativo minimo dovuto per l’anno in cui la dichiarazione doveva essere
presentata.
3. Se la comunicazione o la rettifica della stessa è inviata in ritardo, ma entro il 31 dicembre dell’anno solare previsto per l’invio, la sanzione
di cui al 1° comma è pari al 50% del contributo integrativo minimo dovuto per l’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
4. La sanzione prevista nei commi precedenti non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa al primo anno solare di
iscrizione all’Albo degli Avvocati nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale
adempimento in quanto iscritto alla Cassa.
5. La sanzione prevista nei commi precedenti non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati
tempestivamente.
ART. 6 – OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE
Se l’obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti diretti (art. 18, 2 comma, della legge 576/1980), si applica una sanzione pari al 30% dei contributi non versati, con un minimo, comunque, di 15,00. Tale percentuale è ridotta al 15%, con un minimo comunque di 15,00, qualora, al momento dell’accertamento da parte della Cassa, risulti che, relativamente all’anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali.
ART. 7 – RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE
1. Se l’obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nel primo comma dell’art. 6 del presente regolamento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applica una sanzione pari al 5% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di 15,00.
2. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, compreso, si applica una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di 15,00.
3. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica una sanzione pari al 15% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di 15,00.
ART. 8 – SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, IL CUI OBBLIGO SIA STATO ACCERTATO A SEGUITO DI CONTROLLI INCROCIATI CON IL FISCO
1. Se, da controlli incrociati con il fisco si accerti che l’obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 100% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d’affari accertati.
2. Qualora il reddito o il volume d’affari dichiarati al fisco risultino inferiori a quelli dichiarati alla Cassa, si applica una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.
3. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 40% nel caso di adesione all’accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette, purché compiuti entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.
4. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 20% nel caso di ravvedimento operoso del soggetto inadempiente, compiuto prima dell’avvio di ogni accertamento da parte della Cassa e seguito dal pagamento in unica soluzione, entro 60 giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.
ART. 8 BIS – INTERESSI PER OMESSI O RITARDATI PAGAMENTI
Per le inadempienze di cui agli artt. 6,7 e 8 del presente regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora, nella misura prescritta per le imposte dirette.
SEZIONE SECONDA – MODALITÀ DI ESAZIONE DELLE SANZIONI
ART. 9 – ESAZIONE A MEZZO RUOLI
1. L’esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati da questo regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che il pagamento degli importi di cui al comma precedente venga eseguito in modo diverso.
ART. 10 – INFORMATIVA SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO
1. L’ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell’art. 1, ne dà avviso all’interessato con lettera raccomandata da inviare all’ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa.
2. Nell’avviso vengono specificati:
a) l’inadempienza riscontrata;
b) l’indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l’invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di spedizione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l’avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
e) l’indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art.11.
3. Qualora l’interessato faccia pervenire osservazioni in merito all’inadempimento contestato, l’ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:
a) se l’inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all’interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all’annullamento dell’accertamento.
b) se le osservazioni comunicate non escludono l’inadempimento, l’ufficio determina in via definitiva l’accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto, e ne dà comunicazione scritta all’interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), ed e).
4. Qualora l’interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), l’avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.
ART. 11 – IMPUGNAZIONI
1. Avverso l’accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo al Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 giorni.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere impugnata dinanzi al Giudice
competente.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 12 – RATEAZIONE
1. L’obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del presente regolamento, può chiedere la rateazione, anche prima della formazione del ruolo, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura prevista per le imposte dirette. Sulla richiesta, provvede il direttore generale o il dirigente da lui delegato.
2. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 2.000,00 e nei casi di cui all’art. 8, 3° e 4° comma del presente regolamento.
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1°/1/2001 e non hanno effetto retroattivo.
ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per tutte le violazioni di cui all’art. 1 commesse antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, le cui sanzioni non siano state ancora corrisposte, anche se iscritte a ruolo, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Comitato dei Delegati, si applicano le norme anteriormente vigenti ma con sanzioni ridotte al 50% e con esclusione, ove previsti, degli interessi sulle sanzioni stesse.
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Numero Protocolo Interno : 99/2012