Al momento della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare, il debitore acquisisce, ai sensi dell’art. 559 co. 1 c.p.c., la qualità di custode dei beni pignorati. Tale custodia (c.d. legale) si caratterizza per il fatto che consegue automaticamente al pignoramento, senza alcuna necessità di nomina. La ratio di questa scelta del legislatore è quella di non determinare in capo al debitore, per effetto del vincolo pignoratizio, la perdita diretta ed immediata del diritto di proprietà – o di un altro diritto reale – sull’immobile. Pertanto, in virtù di ciò, pur perdendo il diritto di goderne liberamente, muta il suo titolo di possesso del bene assumendo l’obbligo di conservarlo e amministrarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. In questa fase, eventuali atti dispositivi compiuti dallo stesso non sono invalidi, ma semplicemente inefficaci in pregiudizio dei creditori procedenti ed intervenuti, ai sensi dell’art. 2913 del codice civile.
Si evince una differenza sostanziale fra questa disciplina e quella che si applica in caso di espropriazione mobiliare. In quest’ultima, l’ipotesi in cui il debitore è anche custode del bene pignorato è residuale, perché presuppone un consenso da parte del creditore: questi può rifiutarsi perché potrebbe essere sussistente il rischio di deterioramento o sottrazione della cosa. Nell’espropriazione immobiliare, invece, tale rischio non è fondato, per cui il debitore è custode indipendentemente dal consenso del creditore. Di norma, in ogni caso, il legislatore prevede che il giudice dell’esecuzione nomini un “custode-terzo” al più tardi quando pronuncia l’ordinanza con cui dispone la vendita, incaricando a tal uopo la stessa persona incaricata delle operazioni di vendita.
La sostituzione del debitore quale custode del bene pignorato, secondo il nuovo testo dell’art. 559, come risultante dalla riforma del 2005, può avvenire anche in altri casi. Ad esempio nell’ipotesi in cui il debitore-custode non abbia osservato gli obblighi che incombono su di lui oppure non sia stato diligente, od ancora nei casi di emissione dell’ordine di liberazione. Per espressa previsione dell’ultimo comma del citato articolo, i provvedimenti con cui il giudice disponga in ordine alla custodia non sono impugnabili, rispondendo gli stessi sempre a ragioni di opportunità di pertinenza dell’ufficio, al quale è attribuita ampia discrezionalità.
Diverso profilo è quello della possibilità, per il debitore, di continuare ad abitare l’immobile in pendenza delle operazioni di vendita. L’art. 560 del codice di procedura civile sottende la necessità che il debitore presenti formale istanza di autorizzazione al giudice dell’esecuzione per continuare ad abitare l’immobile, anche se appare orientamento consolidato da parte della giurisprudenza di merito quello di non valorizzare particolarmente tale onere, almeno nel senso che la mancata presentazione della richiesta non viene ritenuta una ragione di per sé sufficiente per disporre l’immediata liberazione.
Con una chiara disposizione di favore per il debitore, il novellato art. 560 del codice di procedura civile prevede che quest’ultimo e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Tuttavia, al debitore è fatto obbligo di consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Il medesimo articolo prevede che il giudice dispone la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.
FOCUS
L’ art. 559 del codice di procedura civile prevede che – previa apposita istanza e successiva udienza di comparizione di tutte le parti del processo esecutivo – il debitore possa essere sostituito con una persona diversa, sostituzione che è invece obbligatoria qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal debitore. La nomina del custode è poi necessaria con l’emissione dell’ordinanza di vendita (o di delega delle operazioni di vendita) ed il relativo ruolo è ricoperto dallo stesso professionista delegato alla vendita.
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