Da chiunque promosse, le azioni di responsabilità contro gli organi societari ed anche contro le banche, nell’ipotesi in cui venga dedotta la loro legittimazione passiva per concorso colposo nell’illecito ricorso al credito, sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò, con l’ordinanza n. 1541 del 22 ottobre 2018.
Nel caso in esame, dei soci di una società cooperativa, dichiarata fallita, convenivano innanzi al Tribunale di Parma delle banche, ritenendo abusiva la loro condotta, in quanto integrativa dell’illecito aquiliano della concessione abusiva di credito, al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio le convenute, le quali eccepivano:
– la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi;
– la prescrizione del diritto;
– l’incompetenza del Tribunale di Parma in favore della sezione specializzata in materia di impresa costituita presso il Tribunale di Bologna;
– il difetto di legittimazione attiva degli attori;
– l’infondatezza della domanda.
Il Giudice adito ha ritenuto pregiudiziale l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dagli istituti di credito e, al riguardo, ha rappresentato che le azioni di responsabilità contro gli organi societari nonché contro i loro istituti di credito, nell’ipotesi in cui venga dedotta la loro legittimazione passiva per concorso colposo nell’illecito ricorso al credito, da chiunque promosse, sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
L’organo giudicante ha, altresì, specificato che gli attori non hanno chiamato in causa gli amministratori della Cooperativa i quali si trovavano in concorso di responsabilità, secondo la fattispecie di creazione giurisprudenziale della responsabilità per concessione abusiva del credito.
Il Tribunale, al fine di risolvere la questione pregiudiziale, ha fatto riferimento al disposto di cui all’art. 3 del d. lgs. 27/06/2003 n. 168 che attribuisce alle sezioni specializzate le cause relative alle “azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile” nonché le cause “che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Invero, gli attori in citazione hanno prospettato un’azione risarcitoria promossa contro i terzi che, concorrendo con gli amministratori della cooperativa, avrebbero cagionato ad essi un danno. In tal senso, la titolarità del rapporto dal punto di vista passivo sussiste sia in capo agli amministratori che in capo a coloro che abbiano concorso all’illecito ai sensi dell’art. 2055 cc.
Il giudice di merito ha evidenziato, altresì, che la domanda attorea, proposta nei confronti di solo alcuni dei coobbligati, che non rivestivano un ruolo formale all’interno della cooperativa sia inevitabilmente connessa con quella proponibile nei confronti degli amministratori. Ciò, dunque, contribuisce a radicare la competenza delle sezioni specializzate ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del D.Lgs. 168/2003 sopra richiamato.
Alla luce delle suddette argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto doveroso declinare la competenza in favore del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: ACTIO PAULIANA NON ESPERIBILE DAL CURATORE
NON È UN’AZIONE DI MASSA MA STRUMENTO DI REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEL SINGOLO CREDITORE
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Scoditti | 12.05.2017 | n.11798
CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON È ESPERIBILE DAL CURATORE FALLIMENTARE
LA DOMANDA NON È QUALIFICABILE COME AZIONE DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Giuseppa D’Inverno | 23.01.2017 | n.201
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON RIENTRA NELLA MASSA FALLIMENTARE
SOLO I SINGOLI CREDITORI (E NON IL CURATORE) SONO LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco | 11.11.2016 | n.3731
CONCESSIONE ABUSIVA CREDITO: IL FALLIMENTO È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA CONTRO UNA BANCA
LA DOMANDA RISARCITORIA NON È AZIONE DI MASSA.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, Pres. Buttafoco – Rel Quaranta | 09.02.2016 | n.1662
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