In caso di fallimento, la curatela è legittimata ad agire nei confronti delle banche per i danni cagionati alla società fallita allorquando venga dedotta la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto causato al patrimonio di quest’ultimo dall’attività di finanziamento, dovendosi, invece, escludere la legittimazione del curatore all’azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore per l’abusiva concessione del credito quale strumento di reintegrazione del patrimonio di quest’ultimo.
Pertanto, la legittimazione del curatore, come successore nei rapporti del fallito, ai sensi dell’art. 43 I.f., sussiste per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., di cui tutti creditori beneficeranno.
Si tratta in tal caso di un danno al patrimonio dell’impresa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che abbia permesso all’impresa medesima di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto, donde il danno riflesso a tutti i creditori.
Sussiste invece difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare quando il medesimo propone, nei confronti della banca finanziatrice, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai singoli creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Pellecchia, con l’ordinanza n. 1387 del 18 gennaio 2023.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalle banche – fondato in primis sul difetto di legittimazione ad agire della curatela fallimentare – poiché legittimamente il danno fatto valere dal curatore era quello cagionato alla massa dei creditori, quale posizione indistinta e riflessa del pregiudizio al patrimonio sociale.
Secondo gli Ermellini, il peggioramento delle condizioni patrimoniali societarie, dovuto alla concessione abusiva del credito, aveva arrecato un danno a tutti i creditori, che si erano visti pregiudicata la garanzia patrimoniale generica e ridotta matematicamente la chance di soddisfare il loro credito.
Per questo motivo, la Suprema Corte, riconosciuta la legittimazione ad agire nei confronti delle Banche finanziatrici, ha rigettato il ricorso e condannato le ricorrenti alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: LA CURATELA NON PUÒ PROPORRE L’ACTIO AQUILIANA VERSO UNA BANCA
LA LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE AD AGIRE È LIMITATA ALLE AZIONI DI MASSA FINALIZZATE ALLA RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
Sentenza | Corte d’Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori | 22.11.2019 | n.733
ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: ACTIO PAULIANA NON ESPERIBILE DAL CURATORE
NON È UN’AZIONE DI MASSA MA STRUMENTO DI REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEL SINGOLO CREDITORE
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Scoditti | 12.05.2017 | n.11798
CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON È ESPERIBILE DAL CURATORE FALLIMENTARE
LA DOMANDA NON È QUALIFICABILE COME AZIONE DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Giuseppa D’Inverno | 23.01.2017 | n.201
CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO: L’AZIONE DI DANNO NON PUÒ ESSERE ESPERITA DAL CURATORE
NEL SISTEMA FALLIMENTARE IL CURATORE NON È TITOLARE DI UN POTERE DI RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CREDITORI, INDISTINTO E GENERALIZZATO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Fabrizi – Rel. Nardo | 20.03.2015 | n.1229
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: IL CURATORE FALLIMENTARE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE CONTRO LE BANCHE
LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI È LIMITATA ALLE AZIONI C.D. DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca | 08.02.2011 | n.317
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON RIENTRA NELLA MASSA FALLIMENTARE
SOLO I SINGOLI CREDITORI (E NON IL CURATORE) SONO LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco | 11.11.2016 | n.3731
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