L’azione di risarcimento danni per concessione abusiva del credito – definita come illecito plurioffensivo – non può qualificarsi come azione di massa, non rinvenendosi in essa la caratteristica tipica, di queste ultime, di ricostituzione del patrimonio del debitore indistintamente a vantaggio di tutti i creditori in sede di riparto, e non dei singoli creditori individualmente lesi dal comportamento dannoso della Banca, e pertanto unici legittimati ad agire.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, Dott.ssa Giuseppa D’Inverno, con la sentenza n. 201 del 23.01.2017.
Nel caso in esame, la curatela fallimentare di una società conveniva in giudizio una Banca, e sostenendo che l’Istituto di credito, pur conoscendo lo stato di insolvenza della società, aveva rilasciato a quest’ultima, in un breve lasso di tempo, ben sei carnet di assegni, consentendole di emettere titoli senza copertura e contribuendo, in tal modo, alla diminuzione del patrimonio sociale e ad arrecare danno alla platea di creditori, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di un ingente importo a titolo di risarcimento del danno prodotto.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca, che eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione attiva della curatela per intervenuta prescrizione del rimedio risarcitorio azionato, ed evidenziando, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa risarcitoria stante l’asserita incosapevolezza dello stato di decozione della finanziata al momento del rilascio dei citati carnet di assegni, chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Il Tribunale, conformandosi all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione civile in materia, ed osservando che l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito – quale azione diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta – non può essere considerata azione di massa e, di conseguenza, non può essere esperita dal curatore fallimentare, ha rigettato le pretese attoree.
In particolare, il Giudicante ha chiarito che l’actio pauliana per concessione abusiva del credito – anche se qualificabile come illecito plurioffensivo, non può essere esperita alla stregua di un’azione di massa, non rinvenendosi in essa la caratteristica tipica di queste ultime, tesa alla ricostruzione del patrimonio del debitore a vantaggio indistinto di tutti i creditori in sede di riparto, e non alla ricostruzione del patrimonio dei singoli creditori individualmente lesi dal comportamento dannoso della Banca, ragion per cui quest’ultimi devono considerarsi gli unici legittimati ad agire.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice adito rigettava la domanda attorea per carenza di legittimazione attiva della curatela fallimentare, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO: L’AZIONE DI DANNO NON PUÒ ESSERE ESPERITA DAL CURATORE
NEL SISTEMA FALLIMENTARE IL CURATORE NON È TITOLARE DI UN POTERE DI RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CREDITORI, INDISTINTO E GENERALIZZATO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, Pres. Buttafoco – Rel Quaranta | 09.02.2016 | n.1662
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: IL CURATORE FALLIMENTARE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE CONTRO LE BANCHE
LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI È LIMITATA ALLE AZIONI C.D. DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca | 08.02.2011 | n.317
CONCESSIONE ABUSIVA CREDITO: IL FALLIMENTO È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA CONTRO UNA BANCA
LA DOMANDA RISARCITORIA NON È AZIONE DI MASSA.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, Pres. Buttafoco – Rel Quaranta | 09.02.2016 | n.1662
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