ISSN 2385-1376
Testo massima
La sospensione dei contratti in corso di cui all’art. 169 bis l.fall. deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva, in assenza di precisi dati testuali che consentano di escluderla, contrariamente allo scioglimento previsto dal medesimo articolo, ammissibile esclusivamente in situazioni particolari ed a fronte di una disclosure pressoché totale in ordine al tipo di concordato che verrà presentato, in quanto gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva risulterebbero in contraddizione con la stabilità e definitività di una decisione sulla sorte dei contratti.
Nell’ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva non può trovare accoglimento l’istanza si scioglimento e/o di sospensione dei contratti di mutuo stipulati ed adempiuti dalla mutuante prima del deposito della domanda di concordato preventivo, non potendo gli stessi essere qualificati come rapporti pendenti, poiché l’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito disciplinato dall’articolo 55, legge fall. in forza del richiamo contenuto nell’articolo 169, legge fall..
E’ quanto disposto dal Tribunale di Vercelli, con decreto depositato il 19/09/2013, in relazione ad un ricorso per concordato preventivo con riserva ove il Tribunale ha autorizzato la società debitrice a sospendere i contratti bancari, di factoring e garanzia.
Il Tribunale muove dal presupposto della applicabilità dello strumento della sospensione dei contratti in corso di cui all’art. 169 bis l.fall. anche nell’ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva, in assenza di precisi dati testuali che consentano di escluderla, ritenendo al contempo che contrariamente non sia possibile lo scioglimento previsto dal medesimo articolo, ammissibile esclusivamente in situazioni particolari, in quanto gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva risulterebbero in contraddizione con la stabilità e definitività di una decisione sulla sorte dei contratti.
Il Tribunale, tuttavia, autorizza la sospensione limitatamente ai contratti bancari, di factoring e garanzia, analiticamente indicati dalla debitrice, negandola con riferimento ai contratti di mutuo stipulati ed adempiuti dalla mutuante prima del deposito della domanda di concordato preventivo, ritenendo che gli stessi non possano essere qualificati come rapporti pendenti, poiché l’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito disciplinato dall’articolo 55, legge fall. in forza del richiamo contenuto nell’articolo 169, legge fall..
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale ha disposto la sospensione per il termine massimo di 60 giorni dei contratti bancari, di factoring e garanzia, analiticamente elencati nell’istanza, ed ha rigettato l’istanza di scioglimento e/o sospensione dei contratti di mutuo.
Trattasi, pertanto, di un’altra decisione che risolve positivamente la questione dell’applicabilità, anche ai concordati con riserva, dell’art. 169 bis lf, che, al primo comma, dispone quanto segue:
“Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.
Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. “
Sulla questione dell’applicabilità, anche ai concordati con riserva, dell’art. 169 bis lf, si segnalano le seguenti ulteriori pronunzie:
Tribunale di Vicenza, decreto del 20/06/2013, Tribunale di Bergamo, decreto del 6/06/2013, nonchè Corte di Brescia, decreto del 19/06/2013 che per altra fattispecie ha accolto il reclamo proposto da una banca avverso il provvedimento di sospensione del rapporto di anticipazione bancaria sul presupposto che l’applicazione dell’articolo 169 bis L.F. ai concordati con riserva di cui all’articolo 161, comma 6, L.F. non possa ritenersi pacifica, in quanto da un lato la detta norma non contiene alcun riferimento alle domande presentate ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, dall’altro non è poi possibile escludere una certa evidente contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva – tesa a creare gli effetti protettivi del patrimonio del debitore in attesa della proposta di concordato – e la stabilità e definitività che caratterizzano la decisione sulla sorte dei contratti pendenti.
Testo del provvedimento
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE FALLIMENTARE
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Guamaschino
Dott.ssa Francesca Gentilini
Dott.ssa Isabella Messina
nel procedimento n. OMISSIS
Letto il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da TIZIA
ritenuta la propria competenza;
rilevato che l’istante ha depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di c.p. né a suo carico risultano presentate istanze di fallimento;
rilevato che la ricorrente è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall’art. 1 l.fall.;
ritenuto che la richiesta di un termine più lungo rispetto al termine minimo di gg 60 deve essere congruamente motivata dall’istante in considerazione del pregnante effetto inibitorio all’esercizio di azioni esecutive e cautelari che il novellato art. 168 l.fall. anticipa al momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;
ritenuto che, nel caso di specie, l’istante ha debitamente motivato la richiesta di un termine superiore rispetto a quello di 60 giorni e che pertanto possano essere concessi i 90 giorni richiesti;
rilevato che la sospensione dei contratti in corso di cui all’art. 169 bis l.fall. deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva, in assenza di precisi dati testuali che consentano di escluderla, contrariamente allo scioglimento previsto dal medesimo articolo, ammissibile esclusivamente in situazioni particolari ed a fronte di una disclosure pressoché totale in ordine al tipo di concordato che verrà presentato, in quanto gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva risulterebbero in contraddizione con la stabilità e definitività di una decisione sulla sorte dei contratti;
– che, pertanto, nel caso di specie, può essere disposta la sospensione, per il termine massimo di 60 giorni (con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento), dei contratti bancari, di factoring e di garanzia indicati ed allegati all’ istanza;
– che non può trovare, invece, accoglimento l’istanza si scioglimento e/o di sospensione dei contratti di mutuo stipulati ed adempiuti dalla mutuante prima del deposito della domanda di concordato preventivo, non potendo gli stessi essere qualificati come rapporti pendenti, poiché l’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito disciplinato dall’articolo 55, legge fall. in forza del richiamo contenuto nell’articolo 169, legge fall.;
PQM
assegna all’istante termine fino al 22/11/2013 per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 1 l.fall.;
dispone la sospensione per il termine massimo di 60 giorni (con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento), dei contratti bancari, di factoring e garanzia analiticamente elencati nell’istanza;
rigetta l’istanza di scioglimento e/o sospensione dei contratti di mutuo;
dispone che l’istante depositi ogni trenta giorni a partire dalla data odierna una breve relazione informativa in ordine alla gestione dell’impresa, anche relativamente agli aspetti finanziari, nonché alle attività svolte in vista della presentazione della proposta concordataria, agli atti di ordinaria amministrazione compiuti e agli atti di straordinaria amministrazione compiuti previa autorizzazione del Tribunale, ciò sino al momento del deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 1 l.fall.;
manda alla cancelleria per la comunicazione al PM e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Vercelli, 19/09/2013
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