ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Vicenza, con decreto depositato il 20 giugno 2013, ha autorizzato la società debitrice, che aveva formulato la domanda di concordato in bianco, a sospendere taluni contratti in corso di esecuzione.
Con tale decisione, il Tribunale ha accolto, limitatamente ai contratti di leasing, l’istanza di sospensione, formulata in via subordinata dalla società, che, in via principale, aveva chiesto lo scioglimento di tali rapporti.
Il Tribunale affronta la questione dell’applicabilità, anche ai concordati con riserva, dell’art.169 bis lf, che, al primo comma, dispone quanto segue:
“Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.
Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. “
Sul punto, il Tribunale dapprima afferma l’incompatibilità dell’ipotesi dello scioglimento del contratto, che determina effetti definitivi, con la fase del preconcordato, che è caratterizzata da provvisorietà, e che può concludersi anche con un nulla di fatto (cioè senza un concordato), mentre lo scioglimento del contratto previsto dall’art.169 bis l.f. presuppone che ci si trovi nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, con un piano e la relativa documentazione già predisposti e prodotti.
Il Tribunale ritiene, peraltro, applicabile la sospensione del contratto, che è prevista dallo stesso art.169 bis l.f., sul presupposto che tale ipotesi non confligga, per la sua provvisorietà, con la natura della procedura di preconcordato.
Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente aveva chiesto di potersi sciogliere o, in subordine, la sospensione della seguente tipologia di contratti:
contratto di locazione finanziaria immobiliare;
tre contratti di locazione finanziaria auto;
contratto di anticipazione bancaria.
A questo punto, il Tribunale correttamente precisa come dalla applicazione della norma si debbano escludere tutti quei contratti in cui la prestazione fondamentale di una delle parti si sia già esaurita, quali i contratti di anticipazione bancaria, poiché in essi la prestazione fondamentale a carico della banca, della erogazione o messa a disposizione del denaro in favore del cliente, si è già esaurita, e non rimane altro che la controprestazione di restituzione (a mezzo mandato all’incasso in rem propriam, ed infatti, si precisa, ciò cui mira l’istanza è evitare l’effetto compensativo derivante dall’esecuzione del mandato all’incasso da parte della Banca), cosicché non vi sarebbero due reciproche prestazioni da sospendere, in equilibrio sinallagmatico funzionale, ma una sola, come nel mutuo, per cui si esulerebbe dal campo di applicazione della norma di cui all’art.169 bis l.f., che si riferisce (nel testo) ai contratti in corso di esecuzione, che sono, con la miglior dottrina, gli stessi rapporti pendenti di cui all’art.72 l.f., cioè i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, di modo tale che il sacrificio che è imposto in forza di legge alla controparte in bonis trovi riscontro (in equilibrio sinallagmatico funzionale) nella reciproca sospensione della controprestazione (nel leasing, ad esempio, se viene sospeso il pagamento del canone, lo è anche l’uso del bene), la qual cosa non avviene per i contratti unilaterali e per l’anticipazione bancaria, che è contratto bilaterale a livello genetico, ma sostanzialmente unilaterale nella fase funzionale del sinallagma, in cui eventuali obblighi accessori della banca (di rendiconto, di diligenza, etc.) non incidono sulla struttura fondamentale (causa) del rapporto.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione solo in relazione ai contratti di leasing delle autovetture, autorizzando la sospensione degli stessi.
Sulla questione dell’applicabilità, anche ai concordati con riserva, dell’art.169 bis lf, si segnalano altresì il decreto emesso in data 06/06/2013 dal Tribunale di Bergamo, nonchè il decreto emesso in data 19/06/2013 dalla Corte di appello di Brescia, che per altra fattispecie ha accolto il reclamo proposto da una banca avverso il provvedimento di sospensione del rapporto di anticipazione bancaria sul presupposto che l’applicazione dell’articolo 169 bis L.F. ai concordati con riserva di cui all’articolo 161, comma 6, L.F. non può ritenersi pacifica in quanto da un lato la detta norma non contiene alcun riferimento alle domande presentate ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, dall’altro non è poi possibile escludere una certa evidente contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva – tesa a creare gli effetti protettivi del patrimonio del debitore in attesa della proposta di concordato – e la stabilità e definitività che caratterizzano la decisione sulla sorte dei contratti pendenti.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale Civile di Vicenza,
riunito in Camera di Consiglio
sentite le parti all’udienza del 19.4.2013;
sciogliendo la riserva ivi formulata;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
– visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 8.2.2013 dalla società ALFA spa, con sede in OMISSIS;
– visto il decreto di ammissione alla procedura di preconcordato emesso in data 22.2.2013, ed il termine dell’8.6.2013, stabilito per la conclusione della procedura preliminare;
– sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
– rilevato che la società ricorrente ha chiesto, con ricorso del 19-22.2.2013, integrato il 10.4.2013, l’autorizzazione a sciogliersi da alcuni contratti pendenti o, in subordine, alla loro sospensione;
– vista la relazione in data 9.4.2013 del dr.TIZIO, avente i requisiti di legge, il quale ha attestato che lo scioglimento dei contratti de quibus è coerente con il piano in corso di preparazione ed è funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori;
– ritenuta tuttavia l’incompatibilità dell’ipotesi dello scioglimento del contratto, che determina effetti definitivi, con la presente fase del preconcordato, che è caratterizzata da provvisorietà, e che può concludersi anche con un nulla di fatto (cioè senza un concordato), mentre lo scioglimento del contratto previsto dall’art.169bis l.f. presuppone che ci si trovi nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, con un piano e la relativa documentazione già predisposti e prodotti (cfr. Trib. Pistoia 30 ottobre 2011; Trib. Verona 31 ottobre 2012; Trib. Monza 16 gennaio 2013);
– ritenuta peraltro applicabile la sospensione del contratto, che è prevista dallo stesso art.169bis l.f., ipotesi che non confligge, per la sua provvisorietà, con la natura della procedura di preconcordato;
– rilevato che la ricorrente ha chiesto di potersi sciogliere o, in subordine, la sospensione dei seguenti contratti: contratto di locazione finanziaria immobiliare; tre contratti di locazione finanziaria auto; contratti di anticipazione bancaria in essere con (tra parentesi la loro richiesta in udienza):
BANCA 1 (rigetto dell’istanza);
BANCA 2 (non presente);
BANCA 3 (accetta la sospensione);
BANCA 4 (non presente);
BANCA 5 (non presente);
BANCA 6 (si è rimessa);
BANCA 7 (si è rimessa);
per limitarsi agli Istituti presi in considerazione dall’attestatore;
– rilevato che l’attestatore ha affermato che nessuna cessione di credito è mai stata notificata dalle Banche;
– vista l’integrazione depositata il 17.6.2013, in cui si dà atto dell’ammontare degli indennizzi dovuti alle controparti contrattuali nel caso di sospensione del contratto;
– ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge solo per i contratti di leasing relativi alle autovetture AUDI A7 e FIAT Freemont, cosicché la società ricorrente può essere autorizzata in relazione ad essi, poiché l’attestazione risulta, in parte qua, essere coerente e logica nell’argomentare e non emergono motivi per dubitarne;
– ritenuto che la sospensione per 60 giorni dal ricorso (depositato il 8.2.2013) sarebbe già scaduta il 10.4.2013 e che pertanto possa essere concessa la durata massima della stessa (120 gg.), che si deve intendere come implicitamente domandata;
– ritenuto di dover fare eccezione:
a).per la Banca 1, che ha già revocato in data 14.2.2013 tutti i rapporti contrattuali in essere con ALFA spa, sicché non vi è più alcun rapporto da sospendere (circostanza non contestata);
b).per i.l., che è in procinto di intimare la risoluzione per inadempimento in via autonoma, per cui non vi è ragione di sospendere i due contratti ad essa facenti capo relativi al bene immobile ed all’autovettura AUDI A8;
c) ritenuto di dover escludere dalla applicazione della norma tutti i contratti di anticipazione bancaria, poiché in essi la prestazione fondamentale a carico della banca, della erogazione o messa a disposizione del denaro in favore del cliente, si è già esaurita, e non rimane altro che la controprestazione di restituzione (a mezzo mandato all’incasso in rem propriam, ed infatti ciò cui mira l’istanza è evitare l’effetto compensativo derivante dall’esecuzione del mandato all’incasso da parte della Banca), cosicché non vi sono due reciproche prestazioni da sospendere, in equilibrio sinallagmatico funzionale, ma una sola, come nel mutuo, ciò che pone la fattispecie al di fuori del campo di applicazione della norma di cui all’art.169 bis l.f., che si riferisce (nel testo) ai contratti in corso di esecuzione, che sono, con la miglior dottrina, gli stessi rapporti pendenti di cui all’art.72 l.f., cioè i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, di modo tale che il sacrificio che è imposto in forza di legge alla controparte in bonis trovi riscontro (in equilibrio sinallagmatico funzionale) nella reciproca sospensione della controprestazione (nel leasing, ad esempio, se viene sospeso il pagamento del canone, lo è anche l’uso del bene), la qual cosa non avviene per i contratti unilaterali e per l’anticipazione bancaria, che è contratto bilaterale a livello genetico, ma sostanzialmente unilaterale nella fase funzionale del sinallagma, in cui eventuali obblighi accessori della banca (di rendiconto, di diligenza, etc.) non incidono sulla struttura fondamentale (causa) del rapporto;
PQM
– visto l’art. 169 bis, co. 1, l.f.;
autorizza la società ALFA spa, con sede in OMISSIS a sospendere per 120 giorni (fino all’ 8.6.2013) i seguenti contratti:
– leasing autovettura AUDI A7;
– leasing autovettura FIAT Freemont;
rigetta la domanda in relazione alle anticipazioni bancarie di Banca 2, Banca 3, Banca 4, Banca 5, Banca 6, Banca 7.
Si comunichi.
Vicenza, 20.6.2013.
Il Presidente
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